SCADENZE FISCALI DEL 31 LUGLIO 2023
I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 2° trimestre 2023, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute.
Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”. È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo. |
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.
La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. |
I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) che hanno usufruito della proroga e hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono effettuare il versamento in unica soluzione o come 1° rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo:
¨ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, ¨ del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023. Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato. |
I contribuenti Titolari di partita Iva nonché le società di persone ed enti equiparati, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio (il 30 luglio cade di domenica), devono versare la 1° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi. |
I soggetti IRES, che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno usufruito della proroga e hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo:
¨ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, ¨ del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023 Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato. |
I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi PF 2023), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la 2° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.
Per coloro che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento della 1° e della 2° rata, calcolata maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi. |
I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 2023 (entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR. |
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2023, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). |
I Sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:
¨ le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2022 ¨ le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno 2022 ¨ le ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e utilizzando il codice tributo 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni. |
I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento della seconda rata semestrale o quarta rata trimestrale del canone RAI.
Ricordiamo infatti che è possibile pagare il canone per il rinnovo dell’abbonamento tv con una delle seguenti modalità: ¨ in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90,00 euro) ¨ in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (45,94 euro a rata) ¨ in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (23,93 a rata). Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all’home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo: ¨ TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato) ¨ o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento). |
Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 entro il 31 luglio 2023, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2023 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023), tramite il software reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it(Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2023) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2023. Con Nota del 27.06.2023 n. 354468 l’Agenzia delle Dogane fornisce tutti i chiarimenti. |