SCADENZE FISCALI DEL 31 LUGLIO

I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali dellepersone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio, devono effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi.

ATTENZIONE: I soggetti ISA e forfetari possono effettuare il suddetto versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, senza applicare la maggiorazione dello 0,40%.

I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2024 e hanno scelto di pagare il saldo dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno, per il 2024 è il 1° luglio) e quindi entro il 31 luglio 2024 (ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare in unica soluzione o come 1° rata il saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento e maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.

Per soggetti ISA e forfetari il termine per il versamento in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 19/03/2024 – 30/06/2024 è differito al 31.07.2024 senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% (secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs. 13/2024).

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2024, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 2024 (entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR.
I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 2° trimestre 2024, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute.

Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 entro il 31 luglio 2024, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2024), tramite il software reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it(Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2024) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2024.

Con Nota del 24.06.2024 n. 388521 l’Agenzia delle Dogane fornisce tutti i chiarimenti.

Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (giugno 2024), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Con una recente nota del 13.06.2024 n. 003353 il MIMIT ha confermato che la proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione del termine di versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi a favore dei soggetti ISA, vale anche per il versamento del diritto annuale per l’anno 2024.
I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell’adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento della 5° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente della riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni.

Ricordiamo l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere versato:

¨      in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;

¨      oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

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