SCADENZE FISCALI DEL 31 GENNAIO ’25

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2025, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE),
Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di dicembre 2024.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss.

Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile,ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 4° trimestre 2024, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 entro il 31 gennaio 2025, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel quarto trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2024), tramite il software reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it.
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a dicembre 2024,residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto, articolo 3 del Decreto del 7 ottobre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 gennaio 2025.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

¨      pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)

¨      le Delegazioni ACI

¨      le Agenzie Sermetra

¨      i Punti vendita Mooney

¨      Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione

¨      i punti vendita Lottomatica

¨      le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) 

¨      Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)

¨      l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.

N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

¨      tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software

¨      tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento

¨      trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it

tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, ovvero se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. È possibile, infatti, pagare il canone per il rinnovo dell’abbonamento tv con le seguenti modalità:

¨      in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90,00 euro)

¨      in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)

¨      in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).

I relativi importi sono indicati nella Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016.

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all’home banking del proprio istituto di credito, mentre  i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

¨      TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)

¨      o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

Pagamento del canone TV da parte dei non residenti in Italia e non titolari di un conto aperto presso Poste Italiane o presso una filiale di una banca situata in Italia

I contribuenti che, pur residenti all’estero, sono detentori di un apparecchio televisivo in abitazioni a loro disposizione in Italia e che non sono titolari di un conto aperto presso Poste Italiane o presso una filiale di una banca situata in Italia, possono eseguire il versamento del canone TV mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato utilizzando le seguenti coordinate:

  Codice IBAN Codice BIC
Per rinnovo dell’abbonamento  televisivo IT95O0760101000000000003103 BPPIITRRXXX
Per i nuovi abbonati IT16Z0760101000000000009100 BPPIITRRXXX

Nella causale del versamento occorre indicare le seguenti informazioni:

¨      codice fiscale del contribuente

¨      codice tributo (TVRI in caso di rinnovo dell’abbonamento televisivo, TVNA per i nuovi abbonati)

¨      anno di riferimento (nel formato: AAAA).

Invio telematico dei dati delle spese sanitarie relative al secondo semestre 2024 (dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/07/2024 – 31/12/2024) ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.

Ricordiamo infatti che dal 2024, la trasmissione dei dati di spese sanitarie al Sistema TS, è stata fissata a regime con scadenza semestrale:

¨      spese sostenute nel primo semestre 2024, invio entro il 30 settembre 2024,

¨      spese sostenute nel secondo semestre 2024, invio entro il 31 gennaio 2025.

Ultimo giorno utile per esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta precedente (anno 2024) e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l’apposito modello anche in versione editabile.

La comunicazione può essere effettuata:

¨      inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicataopposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it

¨      telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità. Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

Ricordiamo che per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata seguendo anche un’altra modalità:

¨      dal 9 febbraio 2025 all’8 marzo 2025, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di “programmi culturali” nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell’Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei dati relativi all’ammontare delle erogazioni effettuate nell’anno d’imposta 2024 e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L’invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Dicembre 2024), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
I Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all’art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all’art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986, devono versare,con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell’anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio.

Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

I soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto Terreni, hanno l’obbligo di dichiarare queste variazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. La dichiarazione può essere effettuata:

¨      utilizzando il software Docte 2.0 messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per l’invio telematico delle variazioni di coltura,

¨      oppure presentando la “dichiarazione variazioni della coltura”, da presentare presso gli uffici provinciali del Catasto (Servizi di Pubblicità Immobiliare).

I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono presentare la “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2024, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.
Termine ultimo per effettuare la Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2023 (entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, di conseguenza per l’anno di imposta 2023 la scadenza è fissata al 31/01/2025).

Trasmissione scontrini elettronici

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Stop Usura Bancaria

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Convenzione Agos-Confesercenti

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