SCADENZE FISCALI DEL 30 SETTEMBRE 2024

Termine ultimo per il versamento della prima delle due rate di pari importo previste per effettuare l’adeguamento delle esistenze di magazzino (termine prorogato dal decreto Omnibus n. 113/2024).

Gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possono adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.

Per i soggetti obbligati, il 30 settembre scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno 2024.

Ricordiamo che se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000,00 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre (si ricorda che a partiredalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia è stata elevata da 250,00 euro a 5.000,00 euro, così come previsto dalla conversione dal Decreto Semplificazioni (DL del 21.06.2022 n. 73).

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad agosto 2024,residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto, articolo 3 del Decreto del 7 ottobre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi.

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a agosto 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1°e il 30 settembre 2024.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

¨      pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)

¨      le Delegazioni ACI

¨      le Agenzie Sermetra

¨      i Punti vendita Mooney

¨      Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione

¨      i punti vendita Lottomatica

¨      le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) 

¨      Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)

¨      l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 2° trimestre solare del 2024, ovvero:

¨      relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);

¨      relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica.

Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di agosto, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web.
Ultimo giorno utile, per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello “Redditi PF 2024” entro il 30 giugno 2024, per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “Redditi PF 2024”, e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali.

Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Invio telematico al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2024 ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc.
Versamento della settima rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento specialeprevisto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178, per chi ha scelto il versamento rateale.
Entro tale data il sostituto d’imposta:

¨      Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

¨      Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.

¨      Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

¨      Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Entro tale data il CAF o professionista abilitato:

¨      Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

¨      Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.

¨      Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

¨      Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Entro tale data il contribuente:

¨      Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

¨      Presenta al proprio sostituto d’imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef.

¨      Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

Gli Enti del terzo settore, le associazioni sportive dilettantistiche e le ONLUS che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo del 5 per mille 2024 (anno finanziario 2023) entro il termine ordinario del 10 aprile 2024, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250,00 euro, tramite modello F24 ELIDE.
Ultimo giorno utile per la presentazione dell’istanza per:

¨      Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue) 

I soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità devono presentare istanza, tramite il modello Iva 79 da indirizzare al  Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara, per il rimborso dell’Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite:

ü  consegna diretta

ü  servizio postale

ü  “corriere espresso”.

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

¨      Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari 

Il cittadino comunitario non residente in Italia stabilito in altri Stati membri della Comunità europea deve presentare istanza, con modalità telematica, allo Stato membro ove è stabilito per il rimborso dell’Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità.

¨      Rimborsi Iva Ue residenti 

I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare istanza, con modalità telematica, per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo denominato Gruppo IVA  (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, devono presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA(Modello AG/1).

Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l’applicazione disponibile nell’area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Trasmissione scontrini elettronici

Trasmissione scontrini elettronici

Stop Usura Bancaria

Stop Usura Bancaria

Convenzione Agos-Confesercenti

Convenzione Agos-Confesercenti

Iscriviti a Confesercenti

Iscriviti a Confesercenti

Comments are closed.