SCADENZE FISCALI DEL 20 OTTOBRE 2021
¨ Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né Identificati in alcuno Stato membro dell’Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972.
¨ Soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato,che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell’Unione europea e che optano per il regime speciale previsto dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed effettuare il contestuale versamento dell’Iva dovuta. |
I fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono trasmettere telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente, mediante invio telematico. |
Le imprese elettriche devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline. |