SCADENZE FISCALI DEL 2 OTTOBRE 30223

Ultimo giorno utile per l’invio della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate (termine prorogato, in luogo del 30.06.2023, dal decreto bollette n. 34/2023) e versamento degli importi dovuti. (Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 186 a 205).

Va presentata una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato.

Ricordiamo che la norma consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino i 1.000 euro, è ammesso il pagamento in un massimo di 20 ratedi pari importo (5 anni), di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto Bollette, è stata introdotta la possibilità, a scelta del contribuente, di versare le rate successive alle prime tre (a partire quindi dalla quarta) in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

N.B. Il termine ordinario cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 2 ottobre 2023

Solo i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del DL n. 61/2023 (Decreto Alluvione) possono presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, entro il 30 settembre 2023, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

¨      N.B. Il termine ordinario cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 2 ottobre 2023.

Ultimo giorno utile per la presentazione dell’istanza per:

¨      Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue) 

I soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità devono presentare istanza, tramite il modello Iva 79 da indirizzare al Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara, per il rimborso dell’Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite:

ü  consegna diretta

ü  servizio postale

ü  “corriere espresso”.

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

¨      Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari 

Il cittadino comunitario non residente in Italia stabilito in altri Stati membri della Comunità europea deve presentare istanza, con modalità telematica, allo Stato membro ove è stabilito per il rimborso dell’Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità.

¨      Rimborsi Iva Ue residenti 

I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare istanza, con modalità telematica, per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

N.B. Il termine ordinario cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 2 ottobre 2023.

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 2° trimestre solare del 2023, ovvero:

¨      relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);

¨      relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica.

In linea generale, possiamo così riassumere:

¨      la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;

¨      per quanto riguarda il 2° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro il 30 settembre;

¨      per quanto riguarda il 4° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, se la dichiarazione annuale IVA è presentata entro tale termine, non vi è l’obbligo di invio della comunicazione periodica.

N.B. Il termine ordinario cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 2 ottobre 2023.

Per i soggetti obbligati, il 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo) scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno 2023.

Ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

In particolare, a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:

¨      se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, 

¨      se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

Invio telematico dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2023 ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.

Anche per il 2023, la trasmissione dei dati di spese sanitarie al Sistema TS, sarà semestrale:

¨      spese sostenute nel primo semestre 2023, invio entro il 30 settembre 2023,

¨      spese sostenute nel secondo semestre 2023, invio entro il 31 gennaio 2024.

I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi PF 2023), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la 4° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%.

Per coloro invece, che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento 4° rata, calcolata maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.

Per i soggetti ISA NON Titolari di partita Iva, che hanno usufruito della proroga al 20 luglio, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. “Decreto Omnibus”) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

¨      della 4° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%, per coloro hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2023,

¨      della 4° rata, calcolata maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%, per coloro hanno scelto di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2023.

I soggetti non titolari di partita IVA, potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

N.B. Il termine ordinario cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 2 ottobre 2023.

Le associazioni sportive dilettantistiche e le ONLUS che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo del 5 per mille 2023 (anno finanziario 2022) entro il termine ordinario dell’11 aprile 2023, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018).
Versamento in unica soluzione o come prima rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178. Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Il versamento va eseguito entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre 2023 cade di sabato, e il termine è stato prorogato, in luogo del 31.03.2023, dal decreto bollette n. 34/2023 recentemente convertito), ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 02.10.2023.

Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Ultimo giorno per procedere all’adeguamento degli apparecchi telematici al fine di consentire la partecipazione al nuovo gioco a estrazione immediata della lotteria degli scontrini. Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi, dovranno essere realizzati entro il 2 ottobre 2023, e permetteranno di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale, che consentirà ai clienti dell’esercizio la partecipazione all’estrazione istantanea, secondo quanto previsto dal provvedimento interdirettoriale del 5 marzo 2020 dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli d’intesa con l’Agenzia delle entrate.
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo IVA, devono presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA(Modello AG/1) per chi intende effettuare l’opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2023, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (agosto 2023), con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Ultimo giorno utile per il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadenti ad Agosto 2023 da parte dei soggetti residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell’A.C.I., attraverso l’home banking del proprio istituto di credito o tramite l’app IO.
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con scadenza del bollo auto Agosto 2023 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Trasmissione scontrini elettronici

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