SCADENZE FISCALI DEL 18 NOVEMBRE 2024

Liquidazione e versamento dell’IVA dovuta relativa al mese di ottobre per i contribuenti Iva mensili, nonché liquidazione e versamento dell’IVA dovuta relativa al terzo trimestre e versamento dell’imposta maggiorata dell’1% ad esclusione dei soggetti con regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72.
I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2023 relativo al periodo d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2024 (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la 9° rata maggiorata dell’interesse pari allo 0,33% mensile (per la presente rata, 2,64%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

I contribuenti IVA che hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 (ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la 5° rata con l’applicazione degli interessi mensili dello 0,33% (ricordiamo che l’intero importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024 a titolo di interesse corrispettivo + ulteriore maggiorazione dello 0,40%, ad eccezione dei soggetti ISA, e poi suddiviso in rate mensili di uguale importo).

Per i soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con lamaggiorazione dello 0,40%, si tratta della 4° rata.

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, nonché le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 1, Dm 23 gennaio 2015) devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24con modalità telematiche.
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di ottobre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di ottobre relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
I Condomini, in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di ottobre per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di ottobre, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali dellepersone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e i soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 cade di domenica), devono versare la 6° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,49%.

Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il primo versamento entro il 31 luglio, si tratta della 5° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%. In questo caso l’importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad esclusione dei soggetti ISA e forfetari (secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs. 13/2024).

Per i soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con lamaggiorazione dello 0,40%, si tratta della 4° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.

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