SCADENZE FISCALI DEL 16 DICEMBRE 2024
I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2023 relativo al periodo d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2024 (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la 10° rata maggiorata dell’interesse pari allo 0,33% mensile (per la presente rata, 2,97%), tramite modello F24 con modalità telematiche.
I contribuenti IVA che hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 (ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la 6° rata con l’applicazione degli interessi mensili dello 0,33% (ricordiamo che l’intero importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024 a titolo di interesse corrispettivo + ulteriore maggiorazione dello 0,40%, ad eccezione dei soggetti ISA, e poi suddiviso in rate mensili di uguale importo).
Per i soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, si tratta della 5° rata.
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato
di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.
L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di novembre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di novembre relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
I Condomini, in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di novembre per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di novembre, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
I proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l’IMU è dovuta, ad eccezione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali, devono provvedere al versamento del saldo IMU 2024. Il versamento è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote applicabili all’anno 2024.
I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e i soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 cade di domenica), devono versare la 7° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%.
Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il primo versamento entro il 31 luglio, si tratta della 6° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%. In questo caso l’importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad esclusione dei soggetti ISA e forfetari (secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs. 13/2024).
Per i soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, si tratta della 5° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.