SCADENZE FISCALI DEL 16 APRILE 2025
I titolari di partita IVA persone fisiche che nell’anno precedente (nel 2023) hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro e che hanno usufruito della proroga e optato per il pagamento rateale, devono provvedere al versamento della 4° rata del secondo acconto delle imposte sui redditi per il 2024 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF 2024.
La proroga del versamento del secondo acconto (introdotta durante la conversione in legge del DL n. 155 del 19 ottobre 2024) non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). |
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24con modalità telematiche. |
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.
L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di marzo 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato. |
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di marzo relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. |
I Condomini, in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di marzo per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche |
I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di marzo, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di marzo (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente. |
I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2024 relativo al periodo d’imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2025 (17 marzo in quanto il 16 cadeva di domenica), devono versare la 2° rata maggiorata dell’interesse dello 0,33% mensile, tramite modello F24 con modalità telematiche. |