SCADENZE DEL 31 MARZO

Le Imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio 2020 nonché gli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio 2020.
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente da parte degli Enti non commerciali e agricoltori esonerati (sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali), tramite Modello F24 EP con modalità telematiche.
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di febbraio, con indicazione dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento,  può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12.
Gli eredi delle persone decedute tra il 1° giugno e il 30 settembre 2019 devono presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF 2019) del contribuente deceduto.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2020, da parte dei soggetti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Comunicazione dei dati degli oneri detraibili o deducibili (spese funebri, spese edilizie, quote interessi mutui, ecc.) per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2020. ATTENZIONE: La scadenza è stata prorogata alla data del 31 marzo dal decreto Legge del 02.03.2020 n. 9.
Gli enti associativi, soggetti all’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi, devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, il modello EAS, nel caso in cui, nel corso del 2019, si siano verificate variazioni di dati comunicati in precedenza.
I sostituti d’imposta devono consegnare direttamente, o tramite posta, la Certificazione unica (Cu 2020), contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019, nonché la Certificazione relativa agli utili e agli altri proventi a essi equiparati corrisposti e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2019 (Cupe 2020).
Trasmissione delle Certificazioni uniche (Cu 2020) contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019, all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. ATTENZIONE:La scadenza è stata prorogata alla data del 31 marzo dal decreto Legge del 02.03.2020 n. 9.
Le case mandanti che intrattengono rapporti con agenti e rappresentanti di commercio devono versare, entro il 31 marzo, all’Enasarco un contributo per l’indennità di fine rapporto (Firr) maturata nell’anno precedente.

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