SCADENZE 30 GIUGNO 2021

Ultimo giorno per gli operatori Iva, gli intermediari dagli stessi delegati, i consumatori finali per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Lo slittamento è stato previsto con il Provvedimento del 28.02.2021 n. 56618 dell’Agenzia delle Entrate.
Gli eredi delle persone decedute nel 2020 o entro il 28 febbraio 2021, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali.
I rappresentanti legali degli enti di volontariato che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Agenzia delle entrate per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2021 devono inviare, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà solo in caso di variazione del rappresentante legale.

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

La dichiarazione, con allegata fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, va trasmessa, con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.

L’adempimento riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni e gli enti senza scopo di lucro, che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco del “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”, per partecipare al riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2020. Tali soggetti dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva, esclusivamente tramite raccomandata A/R, rispettivamente, all’ufficio del Coni territorialmente competente e al Mur.

Ultimo giorno utile per effettuare i versamenti (con Modello F24), in unica soluzione o come prima rata e senza alcuna maggiorazione, del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2021, Redditi Pf 2021, Redditi Sp 2021 e Irap 2021) e del saldo dell’Iva relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2021 – 30/6/2021.
Ultimo giorno utile per i soggetti Ires, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per effettuare il versamento, a titolo di saldo 2020 o come prima rata dell’anno 2021, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2021, Enc 2021 e Irap 2021, senza alcuna maggiorazione, e del saldo Iva 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2021 – 30/6/2021.

ATTENZIONE: Quest’anno, a seguito dell’emergenza Covid-19, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 29 giugno 2021. A seguito della possibilità generalizzata di convocare l’assemblea entro il maggior termine di 180 giorni, anche il termine di versamento delle imposte dovute sulla base della dichiarazione 2021, subirà uno slittamento per i soggetti solari.

Di conseguenza, sulla base di quanto sopra esposto, per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, approvando il bilancio d’esercizio 2020 entro il 29 giugno 2021, i termini per il pagamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dalla dichiarazione relativa all’IRES e all’IRAP 2021, saranno:

¨      20 agosto 2021 (il 31 luglio cadendo di sabato fa slittare al 2 agosto la scadenza che, a sua volta rientrando nella proroga di Ferragosto, subirà lo slittamento al 20 agosto),

¨      oppure 20 settembre 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.

Le Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall’art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007) devono versare la rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni.
Soggetti esercenti attività d’impresa con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono versare in unica soluzione, l’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione.
Le Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
I sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, devono versare le ritenute operate nel 2020 sui redditi di lavoro autonomo, le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e quelle alla fonte su provvigioni, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Le società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l’anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le Siiq (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le Spa residenti nel territorio dello Stato non quotate (Siinq), svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una Siiq possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili devono provvedere al versamento, con indicazione della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione.
I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2021 devono versare la prima o unica rata dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, quest’ultima da fare predisporre entro tale data da soggetti abilitati.
I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2020 devono versare la seconda rata dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11% calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, maggiorata degli interessi del 3% annuo, tramite modello F24 con modalità telematiche.
I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2019 devono versare la terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11% (per le partecipazioni qualificate) e/o del 10% (per le partecipazioni non qualificate e/o i terreni) calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, che:

¨      effettuano la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, devono versare, in un’unica soluzione, l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili e al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni;

¨      effettuano la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 devono versare, in un’unica soluzione o come prima rata, l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 3% e dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (cosiddetto riallineamento istantaneo) devono provvedere al versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche.
I soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che applicano gli Ias/Ifrs (art. 15 Dl n. 185/2008) e optano per il riallineamento delle divergenze devono provvedere al versamento in unica soluzione, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 telematico, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS.
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24-bis del Dpr n. 917/1986 che intendono esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero devono provvedere al versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100mila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero, utilizzando il modello F24-Elide con modalità telematiche. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all’articolo 433 cc, il pagamento dell’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25mila euro.
Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, che intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del Tuir devono provvedere al versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche,
Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di maggio relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria, esclusivamente in via telematica utilizzando il software Sid – Gestione flussi Anagrafe rapporti.
I titolari, persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, che svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella misura del 20% sui proventi derivanti da quell’attività, senza alcuna maggiorazione, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Gli Enti non commerciali e i produttori agricoli, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12),esclusivamente in via telematica.
Le compagnie di assicurazione, comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, devono effettuare il versamento delle imposte sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio, relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Le imprese di assicurazione, comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di aprile, tramite modello F24 con modalità telematiche,
Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, devono provvedere a versare l’imposta sul valore dei contratti assicurativi, tramite modello F24 con modalità telematiche,
Gli imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2019 possiedono beni immobili strumentali e che intendono optare per l’estromissione dei detti beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 1° gennaio 2020, pagando l’imposta sostitutiva nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto devono provvedere al versamento della seconda rata pari al 40% dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap, tramite modello F24 con modalità telematiche,
Gli esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente hanno realizzato congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5,5 milioni di euro devono presentare la dichiarazione dei dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital services tax– Dst), in via telematica, direttamente oppure tramite gli intermediari.
I condomìni in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2020 – maggio 2021 per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 31 maggio 2021. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente oppure tramite intermediario.
Coloro, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quanti gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve o che siano intervenuti nei pagamenti dei predetti canoni o corrispettivi, devono inviare la comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell’anno precedente .
I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito delcanone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva con l’apposito modello – pdf (Quadro A).

La trasmissione può essere effettuata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici Fisconline o Entratel. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta.

La dichiarazione di non detenzione presentata entro il 30 giugno 2021 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2021 (luglio-dicembre 2021), mentre la dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo, esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

Coloro che sono autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono provvedere al versamento della terza rata bimestrale dell’imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 1° febbraio 2021.

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