SCADENZE 20 GENNAIO 2021
I Titolari di partita IVA devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2020 (ottobre – novembre – dicembre), entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.
Ricordiamo che l’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro). |
Le imprese elettriche devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente |
I fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono trasmettere telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente. |
Dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa, per i soggetti in regime speciale Iva MOSS. |
Comunicazione all’Agenzia delle entrate, per via telematica, dei dati dei pensionati per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone Tv, da parte dei soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato. |