Con una sentenza del 24 dicembre 2020 il Tar del Lazio si è pronunciato su un ricorso presentato da diversi operatori sul tema dell’illegittimità della delibera di FSBA- consistente nell’obbligatorietà all’iscrizione al Fondo stesso- per poter beneficiare delle prestazioni di cui DL 18/2020 (concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale emergenza covid-19) e al D. Lgs 148/2015.
Il Giudice osserva che il DL 18/2020 ha previsto l’erogazione delle prestazioni in oggetto affidando la gestione delle relative domande al FSBA, prescrivendo come unico requisito, necessario e sufficiente per accedere all’assegno ordinario, la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, la richiesta di iscrizione al Fondo FSBA può ritenersi legittima solo come iscrizione burocratica per consentire le modalità digitali di accesso alla piattaforma che permette di presentare ..