SCADENZE FUSCALI DEL 17 MARZO 25
I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. |
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro locoche hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato
di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione,dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. |
I titolari di partita IVA persone fisiche che nell’anno precedente (nel 2023) hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro e che hanno usufruito della proroga e optato per il pagamento rateale, devono provvedere al versamento della 3° rata del secondo acconto delle imposte sui redditi per il 2024 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF 2024.
La proroga del versamento del secondo acconto (introdotta durante la conversione in legge del DL n. 155 del 19 ottobre 2024) non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Ricordiamo infatti, che i contribuenti potevano scegliere di effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025. |
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). |
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.
L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di febbraio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato. |
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di febbraio relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. |
I Condomini, in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di febbraio per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di febbraio, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di febbraio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente. |
Versamento del saldo Iva relativa al periodo d’imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione oppure, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, come 1° rata senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 10, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di dicembre 2025, infatti l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre, così come previsto dall’art. 8 del recente Dlgs n. 1 dell’08.01.2024). |
Le Società capitali (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti attività di impresa soggetti ad IVA, dovuta in misura forfetaria, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. |
I sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l’anno 2024. Il termine è fissato al 17 marzo 2025, in quanto il 16 cade di domenica (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
Sempre entro lo stesso termine i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati della Certificazione Unica (CU 2025) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2024, mediante invio postale o consegna diretta. |
La “Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti” e delle ritenute effettuate nel 2024 (c.d. CUPE) deve essere rilasciata entro tale data ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva. |
Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, unacomunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.
La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3). |
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare all’Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, relativi all’anno 2024, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. |
Le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria, prevista dall’articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro tale data, i dati dell’anno precedente relativi:
¨ ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto, ¨ ai contratti di assicurazione – con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all’assistenza e garanzie accessorie – per i soggetti contraenti. Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. |
Le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con i dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti nel 2024. Non vanno comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi versati indirettamente, cioè tramite il sostituto d’imposta. |
I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno 2024, con riferimento a ciascun decesso. |
Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette, devono comunicare all’Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (“sezioni primavera”) sostenute dai genitori nell’anno 2024.
Con la stessa comunicazione e con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le citate rette trasmettano in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. |
Gli istituti scolastici inviano all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell’anno d’imposta precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche. |
Le università statali e non statali comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2024.
Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi, mentre sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno d’imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti. |
Gli Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2024 riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal. |
Banche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici, devono inviare la comunicazione, riferita ai dati del 2024, delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici), esclusivamente in via telematica. |
I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.
L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità: ¨ comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell’erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l’erogazione è stata effettuata ¨ comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione, fornendo le informazioni con l’apposito modello di richiesta di opposizione. La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it. Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità. |
I contribuenti che hanno sostenuto spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale versate agli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico può essere esercitata con le due seguenti modalità:
¨ comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della spesa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta; ¨ comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, fornendo le informazioni con l’apposito modello di richiesta di opposizione. La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it. Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dall’anno 2024. Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità. |