SCADENZE FISCALI DEL 28 FEBBRAIO 2025
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della settima rata.
I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell’adesione alla Rottamazione quater, pertanto, devono provvedere al versamento della 7° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente della riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro mercoledì 5 marzo 2025. |
I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2024 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.
Il versamento è effettuato tramite il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali. |
I Titolari di contratti di locazione di fondi rustici devono provvedere alla registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell’anno 2024.
La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l’attestazione di pagamento dell’imposta di registro corrisposta con Modello F24 “Elementi identificativi”. Nel caso in cui la presentazione sia effettuata in via telematica utilizzando il software disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite addebito in conto corrente. |
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, devono inviare la Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE. |
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 4° trimestre solare del 2024, ovvero:
¨ relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre (soggetti mensili); ¨ relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica. Non vi è l’obbligo di invio se la Dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 febbraio. |
Solo i soggetti che vogliono evitare l’invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2024, possono effettuare la presentazione del modello Iva 2025 entro il 28.02.2025, previa inclusione del quadro VP.
Si ricorda che la dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025. |
Per i sostituti di imposta scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF. |
Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (gennaio 2025), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. |
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a gennaio 2025, residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto, articolo 3 del Decreto del 7 ottobre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica. |
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 28 febbraio 2025.
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite: ¨ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet) ¨ le Delegazioni ACI ¨ le Agenzie Sermetra ¨ i Punti vendita Mooney ¨ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione ¨ i punti vendita Lottomatica ¨ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) ¨ Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.) l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati. |
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.
La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVArelativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. |
Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio 2025.
Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. |