SCADENZE FISCALI DEL 2 DICEMBRE 2024
Versamento della seconda dell’acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi e Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, nonché dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2024.
PROROGA AL 16 GENNAIO 2025 Per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, è stabilita la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025. Lo ha comunicato il MEF con Avviso del 27 novembre. |
Termine ultimo (prorogato al 30.11.2024, in luogo del 30.06, dal decreto Omnibus convertito in legge n 143/2024 pubblicata in GU n 236 dell’8 ottobre) entro il quale effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% (in unica soluzione o come prima rata di tre annuali di pari importo) dovuta per larivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. Termine ultimo anche per la predisposizione della perizia giurata di stima da un professionista abilitato. |
Termine ultimo per il versamento della seconda delle due rate di pari importo previste per effettuarel’adeguamento delle esistenze di magazzino all’01.01.2023. |
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a ottobre 2024,residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto, articolo 3 del Decreto del 7 ottobre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica. |
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a ottobre 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 ottobre 2024.
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite: ¨ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet) ¨ le Delegazioni ACI ¨ le Agenzie Sermetra ¨ i Punti vendita Mooney ¨ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione ¨ i punti vendita Lottomatica ¨ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service) ¨ Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.) ¨ l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati. |
Tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una nuova comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata (art. 1 del Dl 9 agosto 2024, n. 113).
La comunicazione integrativa ZES Unica deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12 giugno reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione, e deve essere inviata con le stesse modalità previste per la comunicazione originaria. La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”. |
Per i soggetti obbligati, il 2 dicembre 2024 (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo) scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel terzo trimestre dell’anno 2024, ricordando che, se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000,00 euro, il versamento potrà essere eseguito anch’esso entro il 30 novembre (i versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24). |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali. |
Ultimo giorno utile per l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, relativi al mese precedente. |
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre solare del 2024, ovvero:
¨ relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili), ¨ relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali), utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica. |
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2024, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). |