Stop per 6 mesi a verifiche in caso esito positivo. Riconosciuto il diritto di interpello alle associazioni di categoria, per avere chiarimenti
Meno controlli, ma più efficaci, per favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche. È questo, spiega il ministero per la Pubblica amministrazione, l’obiettivo della riforma per la semplificazione dei controlli sulle imprese.
Le novità sono contenute nel decreto approdato oggi in esame preliminare al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, con i ministri delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del Lavoro, Marina Elvira Calderone, degli Affari regionali, Roberto Calderoli.
Il provvedimento
E’ giunto in Cdm a valle di un percorso che ha visto coinvolte le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali, e dopo un confronto con l’Ocse, dà una prima attuazione all’art. 27 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 118/2022.
Lo schema di decreto
Esso introduce una prima disciplina che fornisce principi e strumenti comuni a tutte le amministrazioni che effettuano controlli sulle imprese: un primo tassello a cui seguiranno, nei prossimi mesi, ulteriori interventi di semplificazione a carattere settoriale. Le norme non si applicano alle Autorità amministrative indipendenti.
Sono esclusi i controlli in materia di incentivi alle imprese, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quelli per il contrasto al lavoro nero, quelli nelle organizzazioni di volontariato
del terzo settore e quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Censimento e trasparenza
Lo schema di decreto si muove verso una razionalizzazione del sistema dei controlli, che passa preliminarmente da una loro ricognizione trasparente e da una messa a sistema coordinata, per garantire una piena conoscenza degli obblighi a cui le imprese sono tenute. E anche per evitare, prima di tutto, ripetizioni e sovrapposizioni tra diversi soggetti controllori. A tale scopo, è prevista la realizzazione di un censimento degli obblighi e degli adempimenti che sono oggetto di controlli: lo schema dispone che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, le PA trasmettano le informazioni relative al Dipartimento della funzione pubblica, quale autorità preposta al coordinamento. In generale, è previsto che le amministrazioni pubblichino linee guida o faq, e che assicurino ai soggetti controllati il diritto di essere informati su tutte le fasi del ciclo del controllo, sull’utilizzo di strumenti orientati alla gestione del rischio, e sugli esiti del controllo
svolto.
Programmazione e valutazione del rischio
L’approccio è quello della programmazione annuale o pluriennale, su livelli territoriali, delle attività di controllo, basata sul rischio di violazioni secondo la maggiore probabilità che si verifichi un pregiudizio all’interesse pubblico e secondo la gravità di tale pregiudizio. Su tale base verranno definite la frequenza e la tipologia dei controlli. A tale scopo, si dovrà anche tenere conto del settore in cui opera l’impresa, della dimensione dell’attività economica svolta, del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità o attestazioni equivalenti. Oltre che sul livello del rischio, la programmazione deve basarsi, in una logica di efficienza, sulla riduzione dei costi e sugli esiti dei controlli già effettuati nello stesso settore. L’attività di coordinamento, nelle more della piena implementazione del fascicolo informatico di impresa, sarà assicurata da accordi e convenzioni tra le PA competenti.
Fascicolo informatico di impresa
Le informazioni del fascicolo informatico di impresa, secondo il principio del ‘once only’, sono da utilizzare per elaborare indicatori sintetici di valutazione del rischio e per tenere conto delle verifiche e delle ispezioni già svolte in passato, evitando ripetizioni ravvicinate a seguito di ”esami” superati correttamente.
Stop per sei mesi a nuovi controlli in caso di esito favorevole
Come spiega il Ministro, ”le imprese che si sono comportate bene hanno la possibilità di non essere visitate nuovamente per almeno sei mesi, dopo che sia stata accertata la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti, a meno che non ci si trovi in ambiti particolarmente rischiosi per la salute pubblica o l’ambiente, o in casi disposti dalla magistratura. Si tratta di un meccanismo premiale che incentiva i comportamenti virtuosi delle imprese e che non manca l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico”.
Controlli volontari
La norma sulla non ripetizione per sei mesi vale anche per i controlli volontari: secondo lo schema di dlgs, infatti, chi svolge un’attività economica può anche richiedere spontaneamente, con priorità per le micro e piccole imprese, che venga verificata la conformità dei propri comportamenti.
Principi di reciproca fiducia e leale collaborazione. Diritto di interpello
Il controllo, secondo la filosofia che ispira la riforma, ”si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta” e sul ”principio di leale collaborazione”. In questo senso, il dlgs sottolinea l’importanza di indicazioni puntuali soprattutto nei casi in cui si ravvisi incertezza interpretativa. In particolare, è riconosciuto il diritto di interpello alle associazioni di categoria, per avere chiarimenti rivolgendosi all’amministrazione territorialmente competente. Il provvedimento prevede inoltre che all’avvio dell’attività di controllo:
- i funzionari – di cui è valorizzata ”l’iniziativa e l’autonomia decisionale”, per i quali è previsto un piano di formazione specifico, e la cui correttezza di comportamento viene valutata ai fini della performance – ne comunichino la durata programmata;
- che durante il controllo sia comunque salvaguardata l’ordinaria attività economica;
- che siano seguiti i principi del contraddittorio e quello della proporzionalità dei provvedimenti adottati, incluse le sanzioni, secondo il livello di rischio, il pregiudizio arrecato, e le dimensioni del soggetto controllato e all’attività economica svolta.
Errori scusabili
Proprio in tema di sanzioni, ”viene scongiurato – spiega Zangrillo – che a errori di tipo meramente formale, compiuti in buona fede e comunque sanabili, corrispondano provvedimenti
inutilmente punitivi, purché non vi siano reiterazioni e non si sia nel campo del diritto penale o in quello dell’Unione europea”.
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