SCADENZE FISCALI DEL 31 MAGGIO 2023

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2023, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di aprile 2023, nonché degli eventuali conguaglidell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di marzo 2023. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

¨       6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993

¨       622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12),esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di veicoli con scadenza del bollo auto Aprile 2023 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto), presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell’A.C.I., attraverso l’home banking del proprio istituto di credito o tramite l’app IO.
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con scadenza del bollo auto Aprile 2023 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.
I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno 2023 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.

Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre. I versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24.

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 1° trimestre solare del 2023, ovvero:

¨      relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (soggetti mensili);

¨      relative al 1° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica.

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Termine ultimo per l’esercizio dell’opzione per fruire dell’agevolazione per l’estromissione agevolata dal patrimonio dell’impresa individuale dell’immobile strumentale, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (prima rata da versare entro il 30.11.2023):

¨      relativamente agli immobili posseduti al 31.10.2022;

¨      con effetto dal 1° gennaio 2023.

Per l’esercizio dell’opzione, assumono rilevanza gli adempimenti dell’imprenditore che presuppongano la volontà di escludere i beni immobili strumentali per destinazione dal patrimonio dell’impresa, fermo restando il perfezionamento dell’opzione con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi. Ad esempio, può considerarsi comportamento che esprime in modo concludente la volontà di estromettere gli immobili la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale (nel caso di impresa in contabilità ordinaria) oppure sul registro dei beni ammortizzabili (nel caso di impresa in contabilità semplificata) (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2016).

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