La notizia
Stralcio automatico, e quindi annullamento, dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Chi lo dice
Lo prevede la Legge di Bilancio 2023. Pertanto il contribuente non deve fare nulla e non deve presentare alcuna richiesta per lo stralcio che avverrà in automatico il 31 marzo 2023.
Il dettaglio
Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:
• interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
• sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
• capitale;
• rimborso spese per procedure esecutive;
• diritti di notifica.
L’Agenzia delle Entrate offre anche chiarimenti sulle sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese ad esempio le multe per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi e non le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).
Novità per gli enti
Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione. Con il decreto Milleproroghe gli enti creditori, come per esempio i Comuni, che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale”, possono farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.
Dal 31 marzo al 30 aprile
La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha poi rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione.
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