SCADENZE FISCALI DEL 31 OTTOBRE 2022
I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, Redditi PF 2022), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono versare la 5° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%.
Per coloro che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 22 agosto 2022 (il 30 luglio cade di sabato e inoltre si tiene conto della proroga di Ferragosto), si tratta del versamento della 4° rata, calcolata maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,75%. |
I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale diversi da quelli indicati nell’articolo 15bis del dpr 642 del 1972, devono versare la 5° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2022, tramite modello F24 con modalità telematiche. |
Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di settembre 2022, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di agosto 2022. |
I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamentodella quarta rata trimestrale del canone RAI, per coloro che hanno scelto il pagamento in rate trimestrali.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all’home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione. |
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di settembre, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. |
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2022, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). |
Gli Enti creditizi con esercizio coincidente con l’anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito di cui agli artt. 15, 16 e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, devono provvedere al versamento della seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973. L’acconto dovuto nella misura del 95% dell’imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente deve essere versato in due rate: la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile, e la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12),esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. |
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2021 – Mod. “770/2022 Redditi 2021”, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. |
Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (settembre 2022),relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. |
I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate l’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre 2022 (entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR. |
I soggetti OSS-UE: soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE che spediscono / trasportano beni a partire dall’Italia (art. 74-sexies, DPR n. 633/72) e i soggetti OSS-NON UE: soggetti passivi extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE (art. 74-quinquies, DPR n. 633/72), devono trasmettere per via telematica la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed effettuare il contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa. L’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre. |