scadenze fiscali del 31 marzo 2022
Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio 2022, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio 2022. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2022, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12),esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. |
Le imprese elettriche devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali rettifiche dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nell’anno precedente (Articolo 5, comma 3, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94) al fine di rendere definitivi i dati dell’anno precedente per l’attività di controllo. L’invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. |
Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (febbraio 2022),relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. |
Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva secondo il regime del “risparmio amministrato”, devono rilasciare ai contribuenti l’attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente. |
Gli Enti associativi soggetti all’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, devono inviare il “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” (Modello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2021, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell’ente precedentemente comunicati, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. |
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, per poter fruire del credito d’imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, devono inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato. Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). |