SCADENZE FISCALI DEL 28 FEBBRAIO 2022
Chi non avesse ancora inviato la dichiarazione dei redditi 2021, può ancora farlo, presentando una Dichiarazione tardiva entro tale data, evitando che la dichiarazione sia considerata omessa, e usufruendo della riduzione della sanzione. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. |
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. |
I Titolari di contratti di locazione di fondi rustici devono provvedere alla registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell’anno 2021. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l’attestazione di pagamento dell’imposta di registro corrisposta con Modello F24 “Elementi identificativi”. |
Ultimo giorno utile per l’invio dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta restauro immobili di interessa storico, per i lavori effettuati nel 2021. Ricordiamo che in base alle risorse disponibili nel Fondo per il restauro, alle persone fisiche:
¨ che detengono a qualsiasi titolo gli immobili ¨ per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 ¨ per le spese sostenute per la manutenzione, la protezione o il restauro degli immobili è riconosciuto un credito d’imposta al 50% degli oneri rimasti a carico delle medesimo persone fisiche, fino ad un massimo di 100.000 euro. Il credito può essere usato in compensazione oppure è possibile cederlo (anche parzialmente) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. |
Per i sostituti di imposta scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF. |
Gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (gennaio 2022),relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. |
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 4° trimestre solare del 2021, ovvero:
¨ relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre (soggetti mensili); ¨ relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica. Non vi è l’obbligo di invio se la Dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 febbraio. |
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, devono inviare la Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE. |
Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio 2022, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di dicembre 2021. |
I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale, devono versare la 1° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2022, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo: 2505 – Bollo virtuale – rata. Devono provvedere al versamento della prima rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali, in forma libera in circolazione, anche le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari. |
I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2021 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica. |