Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti
L’INPS, nella circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, interviene sulle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 a sostegno delle lavoratrici subordinate e autonome in caso di maternità.
Con la circolare l’Istituto fornisce le prime indicazioni amministrative sulle nuove misure disciplinate dall’articolo 1, commi 239 e 134, della
legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.
Sostegno in caso di maternità
Spettano ulteriori 3 mesi di indennità di maternità o paternità alle:
– lavoratrici iscritte alla Gestione separata;
– lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS;
– libere professioniste
che hanno dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro e sono in regola con il DURC.
In questo caso di indennizzo, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.
Periodo transitorio
Sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022.
Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi presupposti, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.
Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.
Presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– portale web;
– Contact center integrato;
– Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità
Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, resi strutturali dalla Legge di Bilancio 2022, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto, tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.
Il congedo obbligatorio si configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre, si ricorda che lo stesso, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
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