Pronti i chiarimenti delle Entrate su visto di conformità e asseverazione
Pubblicate le linee guida dell’Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021. La circolare n. 16/E – pdf, firmata dal direttore, Ernesto Maria Ruffini, fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. Tra i principali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà, e si conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.
Cosa cambia per il visto di conformità nel Superbonus – In materia di Superbonus, una novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. Il decreto, infatti, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza. La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza. Con una eccezione, però: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Le novità per gli altri bonus – Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese. Inoltre, come già spiegato nelle faq pubblicate il 22 novembre 2021, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate
I controlli sulle comunicazioni che presentano profili di rischio – Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.
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