SCADENZE FISCALI DEL 30 NOVEMBRE 2021

Novità per i contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE». Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020 relative a:

¨      “Rottamazione-ter”,

¨      “Saldo e stralcio”

¨      “Definizione agevolata delle risorse UE”.

potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 (scadenza originariamente prevista per il 31 luglio 2020, e successivamente differita al 30 settembre 2021 dal Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021), insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Per tutte le rate sono ammessi i 5 giorni di tolleranza, il pagamento dovrà, quindi, essere effettuato entro il 6 dicembre 2021.

Ultimo giorno utile per:

¨      la presentazione del modello Redditi precompilato

¨      la presentazione del modello Redditi correttivo del 730

Se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, occorre presentare “Redditi correttivo”. Dopo questa data sarà possibile presentare solo “Redditi integrativo”. Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, si può chiedere l’eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, bisogna contestualmente pagare l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. n. 472/97).

¨      la presentazione di Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM, RT e RW)

Occorre presentare “Redditi aggiuntivo” se è stato inviato il 730 precompilato e, per esempio, sono stati percepiti nel 2020 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero (quadri RM, RT e RW).

per il versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.

Ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità, per trasmettere il modello Redditi e IRAP.
Chi è obbligato ad assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno 2021, eventualmente anche la somma dell’imposta dovuta per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre qualora questa sia di importo inferiore a 250,00, utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica.
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12),esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Gli eredi delle persone decedute nel 2020 o entro il 31 luglio 2021 devono provvedere alla presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius e della scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.
I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, devono inviare in via telematica la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di ottobre.
I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre solare del 2021, ovvero:

¨      relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili);

¨      relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, esclusivamente in via telematica.

Gli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2021 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello possono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, per l’anno d’imposta 2021, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. Contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, devono versare la sanzione in misura pari a 250,00 euro nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento, esclusivamente in via telematica, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”
Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di ottobre relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando il software Sid – Gestione flussi Anagrafe rapporti.
I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021),che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la 6° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta sempre della 6° rata, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%).
I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, Redditi PF 2021), che hanno scelto il pagamento rateale e che si sono avvalsi del differimento previsto dall’art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, devono versare la 4° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%.
Le persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, possono presentare a intermediari abilitati la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione.
Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF e imposte sostitutive Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, nonché dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2021.
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e intendono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero devono presentare l’stanza di interpello all’Agenzia delle entrate – Divisione contribuenti. All’istanza di interpello deve essere allegata la check-listdenominata “Opzione per l’imposta sostitutiva per i nuovi residenti“. La domanda può essere presentata mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso l’impiego della casella di posta elettronica certificata. In quest’ultimo caso, l’istanza di interpello è inviata alla casella pec:

dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it

Per i non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza di interpello può essere trasmessa alla casella pec: dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.

Trasmissione scontrini elettronici

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