L’art. 6 del decreto del Ministero del Turismo del 24 agosto 2021, ha destinato a favore delle imprese turistico ricettive risorse pari a euro 200.000.000,00.
La somma è ripartita come segue:
A. fino a 150.000.000 di euro sono attribuiti in via automatica ai soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni (cfr. art. 1, D.L. n. 41/2021).
B. 50.000.000 di euro ripartiti in maniera forfettaria tra i soggetti con ricavi o compensi riferiti al secondo periodo di imposta antecedente l’entrata in vigore del decreto in commento, superiori a 10.000.000, previa istanza da presentare con le modalità stabilite con successivo Avviso del Ministero del Turismo.
BENEFICIARI. Sono individuati come beneficiari dei contributi in commento le imprese turistico-ricettive, esercenti attività di impresa prevalente, dichiarata – con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate – ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633/72, identificata dai seguenti codici A TECO:
– 55.10.00 (alberghi), 55.20.10 (villaggi turistici), 55.20.20 (ostelli della gioventù), 55.20.30 (rifugi di montagna), 55.20.40 (colonie marine e montane), 55.20.51 (affittacamere, CAV, B&B, residence), 55.20.52 (agriturismi), 55.30.00, (campeggi) 55.90.20 (alloggi per studenti e lavoratori) e 96.04.20 (stabilimenti termali).
DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE IN MISURA AUTOMATICA ALLE ATTIVITÀ CON FATTURATO FINO A 10.000.000 (LETT. A). Il contributo spetta in misura forfettaria ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. n. 41/2021, che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo, nel limite massimo di euro 150 milioni.
Le risorse sono ripartite come segue:
a) euro mille per i soggetti con ricavi e compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto non superiori a centomila euro;
b) euro quattromila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) euro cinquemila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) euro diecimila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) euro centomila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il procedimento di gestione delle attività di erogazione dei contributi è gestito dall’Agenzia delle entrate sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero del turismo, per la regolamentazione dei processi, degli scambi informativi e finanziari e del rimborso dei costi.
Il pagamento del contributo viene effettuato in automatico tramite accredito sui relativi conti di pagamento, utilizzando i codici IBAN forniti in sede di istanza presentata in base al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Per i soggetti che in sede della predetta istanza hanno chiesto il riconoscimento del contributo sotto forma di credito imposta sarà necessario fornire apposita comunicazione dell’IBAN dove ricevere il contributo.
Per l’effettuazione dei pagamenti di cui ai precedenti commi, il Ministero del Turismo trasferisce i fondi, secondo le modalità e le tempistiche definite nella convenzione di cui sopra, sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PREVIA ISTANZA ALLE ATTIVITÀ CON FATTURATO SUPERIORE A euro 10.000.000 (LETT. B). Le risorse pari a euro 50 milioni sono ripartite, in misura forfettaria, tra i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 10 milioni di euro. Il contributo spettante ad ogni soggetto è pari a euro duecento mila.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Il Ministero del Turismo pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’avviso recante le disposizioni per le modalità di presentazione delle istanze di contributo.
Il Ministero del Turismo procederà successivamente all’erogazione del contributo alla verifica del rispetto dei massimali relativi alla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.