“Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, l’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019”.
Lo riporta un messaggio dell’Inps, il n. 1911, che spiega: “l’articolo 1, comma 21, della legge n. 178/2020, demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero in oggetto all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il cui iter di pubblicazione è in corso di definizione”.
“Con il presente messaggio – conclude l’Istituto di previdenza – a seguito di espresso nullaosta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa della pubblicazione del citato decreto interministeriale di cui al sopra indicato comma 21 e vista l’imminente scadenza, fissata al 17 maggio 2021, del pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – si comunica il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021“.