SCADENZE 1° FEBBRAIO

Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 entro il 1° febbraio 2021, relativamente ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020 (quarto trimestre 2020), tramite il software reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2020.
Prende il via la “lotteria degli scontrini”, pertanto le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, potranno partecipare all’estrazione a sorte di premi.
Gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali, e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono presentare la Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12).
Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. Devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (Dicembre 2020).
Le strutture sanitarie, i medici e altri soggetti obbligati, devono provvedere all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie 2020 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2021 PF precompilato. Si ricorda che con il Decreto del 19 ottobre 2020, pubblicato in GU del 29.10.2020 n. 270, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, adeguando il tracciato del Sistema tessera sanitaria per consentire la trasmissione dei dati che, dovrà essere effettuata:

¨      per le spese sostenute nel 2020, entro il 31 gennaio 2021 (1° febbraio in quanto il 31.01.2021 cade di domenica). 

¨      per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, con l’aggiunta dei seguenti ulteriori dati:

o    tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento,

o    aliquota ovvero natura IVA della singola operazione,

o    indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale, devono presentare la “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
Versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2021 da parte dei Revisori legali, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 (GU Serie Generale n. 318 del 23-12-2020) – è pari ad euro 35,00.

Trasmissione scontrini elettronici

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