Nota a cura dell’ufficio legislativo Confesercenti
L’art. 1 del D.L. 9.11.2020, n. 149 (c.d. “decreto ristori-bis”), ha rideterminato, aumentandole di un ulteriore 50%, le percentuali di spettanza riportate in Allegato 1 al D.L. n. 137/2020 (c.d. “decreto ristori”) per gli operatori del settore economico individuato dal codice ATECO 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale individuate da ordinanze del Ministero della Salute come “zone arancioni” o “zone rosse” (caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto), che hanno diritto ad ottenere un contributo a fondo perduto in quanto interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
Le attività aventi diritto al contributo inserite nell’Allegato 1 sono, come è noto:
Elenco 1
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042-Ristorazione ambulante 200,00%
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, il “decreto ristori-bis” ha riconosciuto inoltre un contributo a fondo perduto anche a favore degli ulteriori soggetti aventi partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 i quali dichiarino, ai sensi dell’art. 35 del dPR n. 633/72:
– di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto;
– di avere il domicilio fiscale o la sede operativa nelle “zone rosse” (caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) individuate con ordinanze del Ministro della salute.
Le attività aventi diritto al contributo inserite nell’Allegato 2 sono:
Elenco 2
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200%
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%
A tal proposito, evidenziando come per “sede operativa” debba intendersi “il luogo dove viene effettivamente svolta l’attività imprenditoriale, che può coincidere o no con la sede legale e deve essere regolarmente comunicato alla Camera di Commercio competente”, non possiamo che ritenere che gli operatori del commercio su aree pubbliche che si riconoscano nei codici Ateco sopra elencati (elenco 2) abbiano diritto a percepire il contributo a fondo perduto sia quando abbiano il domicilio fiscale nelle zone rosse, sia quando esercitino l’attività in uno o più posteggi (sedi operative) siti nelle stesse zone.
Ricordiamo, comunque, che:
– Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal proposito anticipiamo che l’Associazione, ritenendo necessaria la revisione del criterio previsto – in quanto il vincolo alla condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 non è applicabile per molti soggetti, non prestandosi a cogliere il reale calo di attività derivante dalle misure restrittive adottate – si è mossa segnalando al Governo l’opportunità di intervenire prevedendo adeguati “periodi di riferimento” differenziati, che colgano, per settori, i reali scostamenti finanziari meritevoli di considerazione).
– Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti riportati negli elenchi sopra riportati che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
– Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Va però evidenziato che per i commercianti su aree pubbliche il cui domicilio fiscale non risulti in zona rossa vi è l’esigenza che almeno una sede operativa risulti essere collocata in zona rossa, in quanto nel caso di specie l’ottenimento del contributo non dipende solo dal genere di attività esercitata, ma anche dal luogo in cui essa si esercita; l’Associazione verificherà se per tali soggetti occorra presentare comunque un’istanza in cui si faccia rilevare la sussistenza di una sede operativa in zona rossa, al fine di evitare che l’accreditamento diretto del contributo venga vanificato da problematiche di tipo operativo.
– Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. “decreto rilancio”), il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate vanno definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l’attuazione della disposizione. Al momento non è stato approvato alcun provvedimento che definisca termini e modalità per la trasmissione delle istanze. Si dovrebbe comunque trattare della procedura web e del modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 adeguatamente aggiornati. Dall’istanza presentata dovrà risultare la sussistenza del domicilio fiscale o almeno di una sede operativa nelle zone rosse.
Facciamo presente infine, ove servisse, che ovviamente il contributo a fondo perduto previsto dal “decreto ristori” (DL n. 137/2020) per la ristorazione ambulante (Ateco 561042) e per gelaterie e pasticcerie ambulanti (Ateco 561041) prescinde dalle zone in cui ha il domicilio
fiscale o la sede operativa l’azienda, tranne per ciò che concerne l’aumento del 50% della percentuale di spettanza del contributo per le sole gelaterie e pasticcerie ambulanti (Ateco 561041), che per aver diritto a tale aumento devono necessariamente avere domicilio fiscale o
sede operativa nelle zone arancioni o rosse.
Rimane da risolvere il problema del diritto ai “ristori” per chi svolga l’attività di commercio su aree pubbliche in qualità di fierista, attività non consentita in tutto il territorio nazionale fin dall’entrata in vigore del DPCM del 18 ottobre scorso. Chi svolga tale attività nelle “zone gialle” e non abbia diritto al ristoro previsto per le varie tipologie di commercio su aree pubbliche in relazione all’attività prevalentemente esercitata e/o con riferimento a zone con scenario ad elevata o massima gravità (“zone arancioni o rosse”) rimane fuori dal campo di applicazione del contributo.
La Confesercenti sta prodigandosi da settimane perché tale diritto sia riconosciuto con riferimento ai codici Ateco previsti per il commercio ambulante in collegamento con una dichiarazione dell’interessato che autocertifichi il proprio diritto a partecipare a fiere nei vari Comuni ove tali manifestazioni sono state istituite e tuttavia sono sospese ai sensi dei provvedimenti del Governo in vigore.