Il credito è stato introdotto con l’articolo 125 del decreto rilancio
Lunedì 07 settembre 2020 è il termine ultimo per l’invio telematico della comunicazione per la fruizione del “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Introdotto con l’articolo 125 del decreto Rilancio spetta per le spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, favorisce l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia.
La misura: prevista l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60 per cento delle spese risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. In ogni caso il credito non può eccedere il limite di 60 mila euro. L’ammontare massimo del credito di imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro l’11 settembre. E’ ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare dei crediti di imposta richiesti.
Periodo di riferimento: le Entrate specificano che l’agevolazione spetta per le spese sostenute nell’anno 2020 e che si suppongono di effettuare entro il 31 dicembre (anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. “Rilancio”).
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