SCADENZE 30 LUGLIO

Versamento in un’unica soluzione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef / Ires e Irap da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, non  interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno effettuato operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e si avvalgono della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio
Versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, da parte degli intermediari, non interessati dall’applicazione degli ISA, attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria.
I contribuenti, non titolari di partita Iva, esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono provvedere al versamento in un’unica soluzione o come prima rata a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40%, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2020, Redditi Pf 2020, Redditi Sp 2020 e Irap 2020) e del saldo dell’Ivarelativa al 2019, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020.
I soggetti Ires, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, non interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), devono provvedere al versamento in un’unica soluzione o come prima rata a titolo di saldo 2019 e di primo acconto dell’anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40%, delle imposte risultanti  dalla dichiarazione dei redditi (Redditi Sc 2020, Enc 2020 e Irap 2020) e del saldo Iva 2019 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020.
Le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono presentare la dichiarazione relativa all’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell’imposta di bollo sugli assegni circolari.
Versamento delle imposte sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio, relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, da parte delle compagnie di assicurazione, non interessate dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno).
Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella misura del 20%,sui proventi derivanti dall’attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Le persone fisiche, non interessate dall’applicazione degli ISA, che trasferiscono la propria residenza in Italia e che intendono esercitare l’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi realizzati all’estero e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono provvedere al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva.
I titolari di redditi da pensione estera, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono provvedere al versamento in un’unica soluzione.
Ultimo giorno utile per i contribuenti, non interessati dall’applicazione degli ISA, per regolarizzare il mancato o insufficiente versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali o della prima rata degli stessi entro il termine del 30 giugno 2020, avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento breve”.
I contribuenti, non interessati dall’applicazione degli ISA, che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (cosiddetto riallineamento istantaneo) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono provvedere al versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili.
I soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che, non interessati dall’applicazione degli ISA, applicano gli Ias/Ifrs (art. 15 Dl n. 185/2008) e optano per il riallineamento delle divergenze, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze.
Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale, non interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali, devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, con la maggiorazione dello0,40%.
Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, non interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), che effettuano la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono versare, in un’unica soluzione, l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione.

Inoltre, devono provvedere al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali

Versamento delle ritenute operate nel 2019 (comprese quelle su indennità di cessazione del rapporto di agenzia) da parte dei sostituti d’imposta (c.d. minimi) che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro.

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