L’Inps rende noto come sia “attivo il servizio online per la presentazione delle domande per l’indennità Covid-19 relative al mese di maggio 2020”.
La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dal decreto Rilancio (articolo 84, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il beneficio economico, erogato dall’INPS, non concorre alla formazione di reddito ed è riconosciuto a:
- liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;
collaboratori coordinati e continuativi. Per questa categoria di lavoratori non occorre presentare una nuova domanda, se si è già fruito del bonus relativo a marzo e aprile; - lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Anche in questo caso, non è necessaria una nuova domanda, se si è già fruito del bonus per marzo e aprile.
Cos’è
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) e il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-19, di 500 euro, 600 euro e 1.000 euro, a seconda dei casi.
A chi è rivolto
Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:
- professionisti con partita IVA;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- lavoratori stagionali dei settori del turismo;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati di vendita a domicilio.
Come funziona
Le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali. Per il periodo di fruizione dell’indennità non spettano la contribuzione figurativa e l’Assegno per il Nucleo Familiare.
Le indennità non sono cumulabili:
- tra loro;
- con il Reddito di Emergenza;
- con l’indennità per i domestici;
- con l’indennità per gli sportivi.
Le indennità sono cumulabili con:
- assegno ordinario di invalidità;
- indennità di disoccupazione NASpI (a parte stagionali turismo nei mesi di aprile e maggio);
- indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL);
- indennità di disoccupazione agricola;
- borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).
- Le indennità non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo della misura (ad esempio con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l’accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).
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