L’Inps fa il punto sulle pensioni per il mese di maggio. Per quanto riguarda il pagamento l’Istituto spiega che “la mensilità sarà saldata in giornate diverse:
- per coloro che hanno scelto di ricevere la pensione presso un istituto di credito, il pagamento sarà effettuato il 4 maggio, primo giorno bancabile del mese;
- per coloro che riscuotono con qualunque modalità presso Poste Italiane, anche per questa mensilità opera l’anticipo del pagamento previsto dall’ordinanza 19 marzo 2020, n. 652. Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati ai propri sportelli dal 27 al 30 aprile. Trattandosi esclusivamente di una anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese. Di conseguenza, nel caso in cui dopo l’incasso la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS richiederà la restituzione-;
- ai cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che vivono soli o lontano dai familiari, la convenzione stipulata fra Poste e Arma dei Carabinieri consente di ottenere la consegna della pensione al proprio domicilio delegando al ritiro i Carabinieri”.
L’Istituto ricorda come il “cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’Inps e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare”.
Per quanto riguarda i titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza, spiega l’Inps, “considerato lo stato emergenziale e la conseguente sospensione delle visite di conferma presso gli uffici medico-legali dell’Istituto, per gli assegni ordinari di invalidità in scadenza nel mese di maggio viene conservato il pagamento in via provvisoria, a condizione che il titolare abbia presentato la domanda di conferma. In questi casi l’Inps ha disposto il pagamento di uno specifico assegno, con la motivazione di pagamento provvisorio. Qualora il giudizio medico-legale non confermi la spettanza dell’assegno, questi acconti dovranno essere restituiti”.
“A maggio – conclude l’Inps – proseguono i conguagli fiscali, derivanti dalle ulteriori operazioni di rideterminazione dei redditi imponibili delle prestazioni erogate nel 2019, per l’emissione della Certificazione Unica 2020. Nel caso in cui l’Irpef trattenuta nel 2019 sia risultata inferiore al dovuto su base annua, ad aprile viene effettuata la trattenuta del relativo conguaglio a debito”.
L’Istituto ricorda che “nel solo caso di pensionati con importo annuo lordo complessivo fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo dell’Irpef ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, le trattenute vengono effettuate con rate di pari importo fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010). Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2020″.
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