SCADENZE FISCALI DEL 30 APRILE

Gli enti della ricerca scientifica e dell’università, e gli enti della ricerca sanitaria che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’Irpef, devono presentare la domanda di iscrizione.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

I contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per godere dell’esonero del pagamento del canone Rai devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, direttamente a un ufficio territoriale delle Entrate o inviata con plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – 00121 – Torino.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato con F24 con modalità telematiche, per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, per il versamento della seconda rata trimestrale (23,93 euro).
Versamento dell’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari(escluse le fatture elettroniche), in unica soluzione, per quelli emessi o utilizzati nell’anno precedente, tramite modello F24 esclusivamente con modalità telematica.
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di marzo, con indicazione dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento,  può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Presentazione della dichiarazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all’anno precedente, esclusivamente in via telematica, da parte degli enti creditizi con esercizio coincidente con l’anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, operazioni di finanziamento strutturate e  altre operazioni di credito.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Gli enti creditizi con esercizio coincidente con l’anno solare devono versare il saldo 2019 e la prima rata di acconto 2020 dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Gli enti no profit (enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi,  tra cui rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative iscritte nell’Anagrafe delle Onlus e le Onlus, le Onlus diverse dalle società cooperative) devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito rendiconto.
Trasmissione in via telematica della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nei territorio dello Stato relative al primo trimestre 2020 (Esterometro), da parte dei soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Invio della dichiarazione relativa all’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell’imposta di bollo sugli assegni circolari, da parte dellebanche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di marzo 2020, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio 2020.
Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR), esclusivamente in via telematica, da parte dei contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per richiedere i rimborsi infrannuali.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente da parte degli Enti non commerciali e agricoltori esonerati (sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali), tramite Modello F24 EP con modalità telematiche.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 anche da parte dei soggetti indicati all’art. 18, commi da 1 a 6, del DL n. 23/2020.

Presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa all’anno d’imposta 2019 esclusivamente in via telematica, da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa oppure attività artistiche o professionali, titolari di partita Iva.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di marzo relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all’Agenzia delle entrate, i contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l’atleta professionista e la società sportiva, e i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Trasmissione delle Certificazioni uniche (Cu 2020) contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019. EMERGENZA CORONAVIRUS: La scadenza è stata prorogata alla data del 30 aprile dall’articolo 22 del Dl n. 18/2020.
Le strutture sanitarie private (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato,  con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica) devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2019 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo, in via telematica, utilizzando il modello SSP.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

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