Documento a cura dell’Ufficio Legislativo di Confesercenti Nazionale
L’Ufficio Legislativo di Confesercenti Nazionale ha redatto un elenco delle attività imprenditoriali consentite, sulla base delle FAQ del Governo “Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” e aggiornato alla luce del DPCM 10 aprile.
Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
Dal 14 aprile cessano di produrre effetti i DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo 2020, 22 marzo e 1° aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
SPOSTAMENTI E DIVIETI
Il provvedimento consente solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, fa divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Rimangono fermi:
- La raccomandazione ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
- la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
- la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e delle attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
- la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
ATTIVITÀ COMMERCIALI
L’art. 1, lett. z) sospende le attività commerciali al dettaglio.
Si fa eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e “di prima necessità” individuate nell’allegato 1, siano esse esercitate nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato o nell’ambito della media e grande distribuzione, anche quando tali esercizi siano ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Non si fanno differenze per l’apertura in giornate feriali o festive e prefestive (all’uopo occorre verificare che non vi siano previsioni maggiormente restrittive a livello regionale).
L’allegato 1, come accadeva nel caso del DPCM 11 marzo, elenca una serie di attività commerciali al dettaglio corrispondenti alla “declamatoria” relativa alla classificazione delle attività economiche secondo il sistema Ateco 2007.
Se ne deve desumere che l’attività di commercio al dettaglio può essere esercitata fisicamente negli esercizi abilitati ad esercitare il commercio di quei prodotti che corrispondono alle predette declamatorie e solo per quei prodotti.
Solo in due casi vengono espressamente richiamati i macrocodici (Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, codice Ateco: 47.2; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni – ICT in esercizi specializzati, codice Ateco: 47.4), ciò che comporta che gli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti corrispondenti alla declamatoria di tutti i relativi subcodici possono commercializzare detti prodotti senza eccezioni.
Gli esercizi abilitati a commercializzare anche altri prodotti non specificamente richiamati (e dunque diversi dai prodotti alimentari e da quelli considerati “di prima necessità”) devono sospendere la vendita di tali prodotti.
Gli esercizi richiamati nell’allegato 1 sono i seguenti:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Ovviamente, all’interno degli Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari potranno essere venduti, unitamente ai prodotti alimentari, tutti gli altri prodotti del settore non alimentare ricompresi tra quelli “di prima necessità” (perché commercializzabili negli altri esercizi di cui all’elenco) che detti esercizi sono abilitati a vendere.
Il nuovo allegato ricomprende tre nuovi generi di prodotti che l’allegato al DPCM 11 marzo non annoverava:
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Con riferimento a tale ultimo genere, va detto che la classificazione Ateco distingue tra Commercio al dettaglio di confezioni per adulti (codice 47.71.10, che consente il commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per uomo e donna) e Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati (codice 47.71.20).
Dunque, l’attività commerciale di vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati sarà consentita nei relativi esercizi di vendita a chi ha registrato la propria attività (nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio ) col codice Ateco appropriato. Non potrà comunque essere esercitato il commercio al dettaglio di confezioni per adulti.
Commercio su aree pubbliche
Continuano a rimanere chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Premesso che in alcune Regioni apposite Ordinanze vietano i mercati tout court, anche per le attività di vendita di prodotti alimentari, nulla viene chiarito per ciò che concerne il commercio su posteggi isolati, fuori dai mercati, e il commercio itinerante. In proposito la Confesercenti ha posto un quesito al Governo, che allo stato non ha risposto. Rimandiamo per l’interpretazione sull’argomento a quanto stabilito a livello territoriale da Regioni, Prefetture e Comuni.
Altri generi di commercio al dettaglio
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Misure di esercizio dell’attività in sicurezza per gli esercizi commerciali
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del DPCM 10 aprile sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui al nuovo allegato 5: questo contiene le seguenti indicazioni:
Misure per gli esercizi commerciali
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
- a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Commercio a distanza e consegna a domicilio
Come si è detto, resta consentito il Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono.
Come il Governo ha chiarito nelle proprie FAQ, anche gli esercenti la cui attività è sospesa perché non ricompresa tra quelle di vendita al dettaglio di generi ammessi possono effettuare la consegna a domicilio dei prodotti venduti a distanza, dunque nelle forme del commercio via internet o per telefono, e perché ciò gli venga permesso non hanno bisogno di presentare una nuova SCIA, perché l’attività è ricompresa in quella già consentita per l’esercizio fisico (vedasi modulistica standard di cui all’Accordo in Conferenza delle Regioni del 4.5.2017).
Occorre però aggiungere al codice Ateco registrato presso la Camera di commercio quello relativo alla vendita a distanza: un subcodice del cod. 47.91 (Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet).
La registrazione va fatta entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Va però evidenziato a tal proposito che l’art. 103 del DL n. 18/2020 sospende fino al 15 aprile (termine prorogato al 15 maggio dal “decreto liquidità”) i termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
Ristorazione
Continuano ad essere sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Fra le attività della ristorazione sospese devono considerarsi comprese quelle esercitate da esercizi artigiani, diversi dai pubblici esercizi, i quali ordinariamente non hanno titolo a somministrare alimenti e bevande, ma solo a vendere i cibi prodotti per asporto, come nel caso delle pizzerie a taglio, delle friggitorie, delle rosticcerie, delle gastronomie, delle pasticcerie e delle gelaterie.
Come la somministrazione, è ovviamente sospesa anche l’attività di consumo sul posto, all’interno di qualsiasi esercizio normalmente abilitato.
La vendita per asporto dei prodotti è vietata in ogni caso sia per gli esercizi artigiani della ristorazione che per i pubblici esercizi.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Anche in questo caso, non vi è necessità di presentare una SCIA per effettuare la consegna a domicilio.
ATTENZIONE: A tal proposito, le procedure di autocontrollo HACCP devono essere aggiornate ed il personale addetto alle consegne deve essere adeguatamente formato.
Relativamente al mezzo di trasporto non è prevista alcuna autorizzazione, ai sensi del Regolamento 852/2004 (pacchetto igiene): devono essere previste nelle procedure di autocontrollo la lista dei mezzi utilizzati e le specifiche condizioni di pulizia e di igiene dei mezzi di trasporto in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE.
Se si ricorre a società esterne, dette società devono risultare registrate presso la ASL come imprese di trasporto ed il personale deve risultare adeguatamente formato riguardo alle procedure igieniche.
Si consiglia di prendere contatto con le Asl competenti territorialmente per eventualmente concordare modalità semplificate per le imprese interessate a svolgere il servizio di consegna a domicilio.
CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÈ DI VENDITA SOLO PER ASPORTO DEI PROPRI PRODOTTI DA PARTE DI PASTICCERIE, GELATERIE, ROSTICCERIE, FRIGGITORIE, PIZZERIE A TAGLIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI, ATTUALMENTE NON CONSENTITA, LE IMPRESE DEL COMPARTO HANNO MOSSO UNA RICHIESTA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI, SULLA QUALE SI E’ IN ATTESA DI CONOSCERE LE DETERMINAZIONI DEL GOVERNO.
Servizi alla persona
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 (ex allegato 1 del DPCM 22.3.2020, come aggiornato dal Dm 25.3.2020).
L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 1 del decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma
Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni.
Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali.
È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto di modifiche previste con Dm del MISE completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Allegato 3
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali
Queste le nuove attività produttive ammesse rispetto all’allegato previgente:
2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali
Il codice 81.3 consente la cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali; nonché di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo).
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