Prevista anche la proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione
Arrivano le istruzioni Inps per chiedere il bonus per i lavoratori autonomi, liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo. Le istruzioni sono contenute in una circolare e chiariscono che per l’indennità di 600 euro non è prevista alcuna contribuzione figurativa. L’indennità non contribuisce alla formazione del reddito.
E’ erogata dall’Inps previa domanda, anche con il Pin semplificato.
Ecco, nel dettaglio, a chi è rivolto:
1. Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa L’indennità di 600 euro per il mese di marzo, spiega l’Inps, è destinata ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nella stessa data. Questi professionisti non devono essere titolari di pensione né essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per questi lavoratori il limite di spesa per il 2020 è di 203,4 milioni.
2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO – La stessa indennità di 600 euro è destinata, sempre previa domanda all’Istituto, a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è coperta da contribuzione figurativa. Il bonus è erogato dall’Istituto previa domanda e nel limite di 2.160 milioni.
3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Il bonus è previsto poi per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il loro rapporto tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 che non abbiano pensione né, alla data del 17 marzo,alcun rapporto di lavoro dipendente. Non è previsto per marzo oltre alla contribuzione figurativa neanche l’assegno al nucleo familiare. Il limite entro il quale saranno accettate le domande è 103,8 milioni di euro.
4. Indennità ai lavoratori del settore agricolo – L’indennità è concessa anche agli operai agricoli a tempo determinato (il limite di spesa è 396 milioni).
5. Indennità lavoratori dello spettacolo – Potranno chiedere l’indennità anche i lavoratori dello spettacolo purché abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri e non abbiano avuto un reddito superiore a 50.000
euro. I lavoratori dello spettacolo non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo per chiedere l’indennità. Il limite di spesa è 48,6 milioni.
6. Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 – La domanda per il bonus all’Inps si potrà fare con i consueti canali (Pin, Spid, Carta di identita elettronica e Carta dei servizi oltre al Contact center) ma sarà possibile accedere a una richiesta di Pin semplificata. Il rilascio del servizio sarà comunicato con un nuovo messaggio. A questo si potrà accedere con modalità di identificazione, dato il carattere emergenziale delle prestazioni, scrive l’Inps, “più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario”.
7. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni – Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza. Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni e con l’assegno ordinario di invalidità.
8. Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 – Per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020. Pertanto, le domande di disoccupazione agricola saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l’ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.
9. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – I termini di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL. La norma sopra richiamata prevede infatti che il termine di 68 giorni sia prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. La suddetta proroga del termine di presentazione delle domande di indennità NASpI e DISCOLL è prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
10. Istruzioni contabili e fiscali – Gli oneri per le indennità previste saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU). Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati”.
Powered by WPeMatico