Ieri 24 marzo 2020, il Presidente della Regione Sardegna, On C. Solinas ha emanato l‘Ordinanza n° 11 (clicca qui) recante ulteriori misure di contrasto al Covid-19.
Nello specifico l’ordinanza oltre a ribadire alcuni divieti già inseriti nei decreti nazionali, relativamente alle questioni strettamente attinenti le attività imprenditoriali, dispone che:
art. 1. I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale, sono chiusi e interdetti all’accesso di persone.
art. 3. È sospesa l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull’intero territorio regionale …………
art. 4. Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizionirelative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM dell’11.3.2020.
art. 5. È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari edesclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.
art. 8. Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
art. 11. l’ordinanza ha validità sino al 3 aprile salvo proroga esplicita.