Stop commercio al dettaglio, tranne alimentari e prima necessità. Chiusi parrucchieri ed estetisti
Il Presidente del Consiglio, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ha ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ha, dunque, decretato, in data 11 marzo, l’adozione, sull’intero territorio nazionale, delle seguenti misure:
Negozi – sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (vedere fondo pagina) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Ciò vuol dire che le attività di commercio al dettaglio elencate in allegato 1 (vedi fondo pagina) possono rimanere aperte, qualunque sia la dimensione e anche se svolte all’interno dei centri commerciali, alla sola condizione che l’accesso del pubblico venga limitato (con modalità la cui scelta viene lasciata ai titolari) alle sole attività consentite. Restano ferme le norme di cautela che impongono la distanza di un metro.
Il nuovo DPCM non fa riferimento ad obblighi di chiusura festivi e prefestivi previsti dai DPCM dell’8 e del 9 marzo, per cui ne risulta che gli obblighi stabiliti nei precedenti decreti, che comportavano la chiusura nelle menzionate giornate per medie e grandi strutture e per i centri commerciali, tranne che per gli esercizi di vendita di alimentari, lasciando dubbi consistenti sulle attività miste alimentari/non alimentari, non valgono più qualora tali attività corrispondano a quelle indicate nell’allegato 1 (scorrere fondo pagina)
MERCATI – chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. L’attività commerciale nei mercati è dunque sempre consentita, anche nei giorni festivi e prefestivi, ma solo per la vendita di prodotti alimentari. Ovviamente rimangono ferme le norme di cautela, relative al rispetto della distanza di un metro. Va sottolineato che vi sono ordinanze di Sindaci che chiudono comunque i mercati per l’impossibilità di far rispettare tali norme.
EDICOLE, TABACCAI, LE FARMACIE, LE PARAFARMACIE – restano aperte.
Considerato quanto detto a proposito degli esercizi commerciali al dettaglio, si ritiene che in caso di attività promiscue quelle consentite potranno essere svolte a condizione che l’accesso del pubblico venga limitato (con modalità la cui scelta viene lasciata ai titolari) alle sole attività consentite. Un bar/tabacchi dunque potrà tenere aperto per la parte della rivendita di generi di monopolio, chiudendo la parte somministrazione alimenti e bevande. E, d’altra parte, ciò è stato chiarito dall’Amministrazione dei Monopoli.
Vista la previsione che ammette l’apertura dei servizi finanziari e bancari, si ritiene inoltre che servizi analoghi offerti da tabaccherie ed edicole (pagamento contravvenzioni, bollette) siano legittimati a rimanere attivi.
GIOCHI E SCOMMESSE – all’interno delle rivendite il nuovo decreto non si esprime, per cui non pare esse debbano intendersi vietate. Si attendono specifiche dalla Protezione civile.
I precedenti decreti prevedevano la chiusura di sale giochi e sale bingo. Il nuovo DPCM nulla dice in proposito, ma si ritiene che l’apertura di tali esercizi dovrebbe risultare incompatibile con le logiche del nuovo decreto. Anche qui si attendono chiarimenti.
SERVIZI DI RISTORAZIONE – sospese le attività (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Le attività di ristorazione vietate sono quelle che normalmente vengono svolte in locali aperti al pubblico, per cui si ritiene che il divieto coinvolga pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub), esercizi in cui è normalmente permesso il consumo sul posto (esercizi di vicinato, panifici, ovviamente per la parte inerente il consumo sul posto, mentre la vendita è ammessa). Trattasi di un divieto assoluto, che riguarda qualsiasi orario della giornata.
VENDITA PER ASPORTO – Il DPCM non si esprime sulla vendita per asporto dei propri prodotti da parte degli artigiani, in pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie. D’altra parte vengono menzionate tra gli esercizi vietati le gelaterie e le pasticcerie, senza fare riferimento alla qualifica di pubblico esercizio o attività artigiana, per cui pare potersi interpretare che il divieto coinvolga anche tali attività. In proposito si attendono però indicazioni chiare da parte della Protezione civile.
CONSEGNA A DOMICILIO – consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento e di trasporto.
Nulla viene esplicitato sulla possibilità di vendita per asporto dei prodotti preparati all’interno degli esercizi di somministrazione, obbligati alla chiusura al pubblico. In proposito sarà rivolto apposito quesito alla Protezione civile, per capire se tali esercizi possano vendere i piatti e i prodotti preparati nelle cucine solo a domicilio o anche per asporto in loco.
NELLE AREE DI RIFORNIMENTO CARBURANTE, AEROPORTI, STAZIONI E OSPEDALI – restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
MENSE E CATERING – restano esclusi dal divieto inoltre le mense ed il catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sembra di poter desumere che la somministrazione a favore degli alloggiati nelle attività ricettive (che non si ritiene siano coinvolte dai divieti, esplicando un’indubbia utilità a servizio delle persone che si spostano per motivi di lavoro o salute) sia consentita, anche se si attendono chiarimenti in proposito dalla Protezione civile.
SERVIZI ALLA PERSONA – PARRUCCHIERI ESTETISTE E BARBIERI – sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (vedere fondo pagina).
Le attività che prevedano servizi alla persona ammesse sono dunque solo quelle elencate nell’allegato 2.
AGENZIE VIAGGIO – rimangono dubbi circa la possibilità di gestire gli esercizi fisici delle agenzie di viaggio, per la parte relativa all’acquisto di titoli di viaggio per le esigenze di spostamento nei casi in cui esso sia possibile. Sul punto verrà rivolto quesito al Dipartimento della Protezione civile.
SERVIZI BANCARI FINANZIARI E ASSICURATIVI – restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
TRASPORTO PUBBLICO – il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI – viene raccomandato che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – il decreto raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, in relazione a quanto sopra disposto.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Tali disposizioni di cui al decreto hanno effetto dalla data del 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020.
Allegato 1 – COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2 – SERVIZI PER LA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
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