Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018 che definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n.517/2014, sono state introdotte diverse novità per le imprese di installazione e manutenzione di impianti di condizionamento. E’ stata istituita una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature. Allo stesso tempo Accredia ha introdotto nuovi regolamenti tecnici anche per la procedura di certificazione delle imprese soggette all’obbligo ai sensi del nuovo Reg.UE 2067-2015 (ex.reg.ce 303-2008).
Le Imprese esercenti attività commerciale, ivi compresi i fornitori di autoricambi, che non eseguono direttamente installazioni di apparecchiature non ermeticamente sigillate, contenenti FGAS, hanno il solo obbligo di accedere al portale FGAS, profilarsi come venditori e, a decorrere dal 25 luglio 2019, inserire tutte le operazioni di vendita aventi ad oggetto apparecchiature FGAS e contenitori (bombole) di gas fluorurati. (per maggiori dettagli leggere la tabella sottostante). Per apparecchiature ermeticamente sigillate si intendono invece i frigoriferi domestici, per la cui messa in funzione è sufficiente il collegamento alla presa elettrica.
La comunicazione obbligatoria per gli esercenti attività commerciali prevede anche la verifica dei requisiti delle imprese installatrici o di manutenzione, ivi compresi gli autoriparatori, e la richiesta da parte dei privati che acquistino apparecchiature non ermeticamente sigillate (condizionatori clima e quant’altro) di indicare l’impresa installatrice o dichiarare di essere consapevoli che tale installazione dovrà essere eseguita da persone e imprese certificate.
A decorrere dal 25 settembre 2019 anche le imprese installatrici avranno l’obbligo di profilarsi e di inserire telematicamente tutti gli interventi effettuati, entro 30 giorni dalla data dell’intervento stesso.
Tale tracciabilità renderà evidente la sussistenza di anomalie, sulle quali gli organismi preposti potranno avviare gli accertamenti. Il sistema sanzionatorio è in corso di aggiornamento ma le conseguenze più gravi e immediatamente applicabili sono quelle di natura penale.
Per iniziare il lavoro di profilazione e a partire dal 25 luglio l’inserimento delle operazioni di vendita occorre accedere a https://bancadati.fgas.it/#!/home
Di seguito uno specchietto riepilogativo per indicare quali comunicazioni sono obbligatorie per i venditori anche sulla base degli acquirenti.
Se vende FGAS a | Allora il venditore |
Imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, controllo perdite, recupero | Deve verificare che l’impresa sia in possesso di regolare certificato. Non è sufficiente il certificato della persona. |
Persone certificate o in possesso di attestato che operano per Imprese / Enti non soggetti ad obbligo di certificazione / attestazione (p.es. autoriparatori, soggetti che operano su commutatori o su celle di auto rimorchi, dipendenti di enti ed imprese che si qualificano come operatori) | Deve verificare che la persona sia in possesso di regolare certificato. Inserire il dato dell’impresa /ente |
Utilizzatori finali che acquistano FGAS per attività diverse da installazione, manutenzione, controllo perdite, recupero | Deve allegare dichiarazione firmata dall’impresa che dichiara che non acquista FGAS per gli utilizzi per i quali è obbligatorio il certificato |
Distributori / grossisti | Non deve comunicare la vendita |
Privati cittadini | Non deve vendere a privati cittadini |