Con la circolare n. 77/2019, l’INPS ha fornito le prime istruzioni riguardanti l’indennizzo cessazione attività commerciale che, come è noto, è stato ripristinato in maniera strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2019, per effetto della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
1 – Destinatari
Possono beneficiare dell’indennizzo per cessazione attività commerciale di cui alla legge di Bilancio 2019, nei limiti delle risorse disponibili, esclusivamente gli iscritti nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’Istituto, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (art. 27, D.Lgs. n. 114/1998).
Inoltre, per effetto dell’estensione operata dall’art. 59, comma 58, Legge n. 449/1997 (Circolare INPS n. 39/1998), rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche:
- i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla Legge n. 204/1985, ma non i loro coadiutori.
A titolo esemplificativo, non rientrano tra i destinatari della norma:
- gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
- gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio” elencate all’art. 4, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 114/1998 e ss.mm., ossia quelle attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati. Si pensi, ad esempio, al commercio elettronico, alla vendita presso il domicilio dei consumatori, alla vendita per corrispondenza o tramite televisione, alla somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);
- gli esercenti di attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla Legge n. 204/1985 (Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio), quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Possono, invece, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.
Nella circolare l’Istituto ha precisato che, l’erogazione dell’indennizzo deve essere richiesta con riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata. Pertanto, non può fruire del beneficio il soggetto che, dopo aver cessato un’attività di commercio rientrante nell’ambito di applicazione della norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile.
Inoltre, in merito alle richieste di indennizzo effettuate dai coadiutori (Messaggio INPS n. 212/2002) deve tenersi conto della cessazione definitiva dell’attività commerciale del soggetto titolare. Pertanto, il coadiutore può beneficiare dell’indennizzosolo se ha cessato l’attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell’attività esercitata dal titolare.
2 – Requisiti e condizioni
L’indennizzo spetta ai soggetti indicati al precedente punto che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, del D.Lgs. n. 207/1996 e più precisamente a coloro che:
- abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomini, ovvero almeno 57 annidi età, se donne.
- risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
I 5 anni non devono essere necessariamente continuativi ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.
Per le ipotesi in cui in capo all’avente diritto all’indennizzo risultino omissioni contributive, il trattamento potrà essere erogato tenendo conto delle istruzioni già fornite dall’Istituto con i precedenti Messaggi nn. 155/1997 e 212/2002, che prevedono la possibilità di compensare sull’ammontare dell’indennizzo, nei limiti di un quinto, l’omissione contributiva.
La possibilità di concedere l’indennizzo e recuperare sul medesimo trattamento, nei limiti del quinto, le omissioni contributive è esclusanei casi in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d’impresa, pur in presenza del relativo obbligo.
L’erogazione dell’indennizzo è, inoltre, subordinata alla condizione che i predetti soggetti:
- abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale.
In merito alla cessazione dell’attività commerciale, l’Istituto ha precisato che possono beneficiare della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2019– purché in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2, del D.Lgs. n. 207/1996 al momento della domanda, – coloro che cessano l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge.
La cessazione deve essere definitiva e riguardare l’intera attività commerciale esercitata. Pertanto, non possono fruiredell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (a titolo esemplificativo, nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto d’azienda).
2. abbiano riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenzaamministrativa di cui erano intestatari,se la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale.
In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titolidi cui il soggetto sia stato in possesso.
Sonoesclusidall’ambito di applicazione della norma in esame, i soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza(es. ambulanti che svolgono attività su più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune.
3. il soggetto titolare dell’attività si sia cancellato dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).
Riguardo alla cancellazione dal registro imprese, l’Istituto ha ricordato che la stessa è una condizione per l’erogazione del trattamento(v. in proposito Sentenze Cassazione n. 27675/2011 e n. 847/2012).
Ne discende che, se il soggetto richiedente, in possesso di tutti i requisiti, abbia presentato domanda di cancellazione ma, al momento della domanda di indennizzo, la predetta condizione non risulti ancora dal Registro imprese, la Sede INPS non dovrà trasmettere la pratica al Comitato amministratore con parere sfavorevole ma tenerla in apposita evidenza in attesa dell’avvenuta cancellazione.
3 – Decorrenza del trattamento
L’indennizzo, in presenza di tutte le condizioni di legge, spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Come già evidenziato, la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione essenziale per l’erogazione del trattamento. Pertanto, nell’ipotesi in cui la suddetta cancellazioneabbia una data successiva alla domandadi indennizzo, la decorrenzadel trattamento dovrà essere differita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione. Qualora, invece, la cancellazione risulti in data anteriore rispetto alla domanda di indennizzo, il trattamento decorrerà dal primo del mese successivo alla domanda di indennizzo.
La decorrenza degli indennizzi concessi in base alle disposizioni in esame, in presenza dei requisiti di legge, non potrà essere, in ogni caso, antecedente al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.
4 – Stabilizzazione dell’obbligo di versamento dell’aliquota aggiuntiva
L’indennizzo introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 pur essendo divenuta una misura strutturale, la concessione dello stesso rimane subordinato alla disponibilità delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale (art. 5, D.Lgs. n. 207).
Pertanto, congiuntamente alla stabilizzazione dell’indennizzo è previsto il ripristino, a decorrere dal 1° gennaio 2019,dell’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09%dovuto dagli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciale.
In particolare, la quota pari allo 0,07% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale e la parte restante dello 0,02%, è devoluta alla Gestione degli esercenti attività commerciali.
5 – Monitoraggio degli oneri relativi all’indennizzo
Se dal monitoraggio effettuato dall’Istituto dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto interministeriale, è adeguata l’aliquota contributiva aggiuntiva. Nel caso di esaurimento delle risorse e di mancato adeguamento della predetta aliquota, le ulteriori domande di indennizzo non saranno prese in considerazione.
6 – Condizioni di incompatibilità
Ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 207/1996, l’indennizzo è incompatibilecon lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto, il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa, né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento.
In proposito, viene chiarito che noncostituisce causa di incompatibilità, la circostanza che il soggetto richiedente la prestazione rivesta la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice (Circolare INPS n. 12/2008). Pertanto, la semplice partecipazione agli utili della società senza obbligo di iscrizione nella Gestione commercianti non impedisce di per sé l’erogazione dell’indennizzo.
L’erogazione dell’indennizzocessa dal primo giorno del mese successivoa quello in cui il beneficiario riprenda una qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionaleai sensi dell’art. 54-bisdel D.L. n. 50/2017.
Quindi, una volta cessata l’attività di lavoro che ha determinato la decadenza dell’indennizzo, non sarà possibilené rispristinare l’erogazionedello stesso, né presentare una nuova domandaper la medesima attività cessata.
Inoltre, in merito ai rapporti tra indennizzo e trattamenti pensionistici diretti, su espressa indicazione ministeriale, la prestazione in argomento è compatibilecon l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.
In tal senso, l’Istituto ha confermato le istruzioni già fornite con il Messaggio n. 7384/2014 (paragrafo 1) e con il successivo Messaggio n. 604/2015 (paragrafo 3).
L’indennizzo non spetta nel caso in cui il richiedente o il beneficiario siano titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia.
7 – Durata
L’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella gestione commercianti.
Nelle ipotesi in cui il soggetto al momento del compimento dell’età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le c.d. finestre di accesso (attualmente non vigenti), l’indennizzo spetta fino alla “prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia” (art. 19-ter, D.L. n. 185/2008, conv. Legge n. 2/2009).