Viste le numerosissime richieste di chiarimento pervenute presso le nostre sedi sulla questione SISTRI, riportiamo di seguito una breve scheda riassuntiva sulla questione.
Riepilogando, a norma dell’art. 11 comma 3-bis DL n. 101/2013 e ss., così come modificato ulteriormente ai sensi dell’art. 9 comma 3 DL milleproroghe n. 192/14 appena convertito con variazioni in Legge ordinaria n. 11/15:
– a partire dal 1° aprile 2015 si applicheranno le sole sanzioni Sistri previste dal Codice ambientale nei confronti dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con oltre dieci dipendenti di cui al DM 24 aprile 2014, qualora risultino palesemente inadempienti rispetto all’obbligo di iscrizione e di contribuzione al sistema (art. 260-bis commi 1 e 2 D.Lgs 152/2006 e ss.);
– continueranno a non applicarsi sino al 31 dicembre 2015 tutte le altre sanzioni Sistri, contemplate dal Codice nella generalità dei restanti casi di inottemperanza (art. 260-bis commi da 3 a 9 D.Lgs 152/2006 e ss.);
– parimenti continueranno a trovare applicazione sino alla fine dell’anno in corso gli adempimenti e gli obblighi di registrazione di carico e scarico dei rifiuti previsti come è noto dal citato Codice ambientale agli artt. 188 e ss. (c.d. ‘doppio binario’), allo scopo di permettere la tenuta dei relativi registri e formulari anche in modalità elettronica.
Si conferma dunque che le aziende produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi con numero di occupati pari od inferiore a dieci dipendenti, non obbligate al Sistri in base al richiamato DM 24 aprile 2014 ancorché pre iscritte su base volontaria:
– continuano ad assicurare la tracciabilità dei rifiuti tramite la tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 citato Codice ambiente;
– non devono versare il contributo annuale, né per il 2014 né per gli anni a venire, anche se alla prevista scadenza non risulti avviata o conclusa la procedura di cancellazione dell’iscrizione;
– possono cancellarsi dal Sistri anche individualmente, secondo le ordinarie regole di gestione, vista la perdurante assenza delle annunciate procedure semplificate c.d. “massive” di cancellazione per i soggetti non più obbligati all’iscrizione, mai adottate a quanto consta dal Ministero dell’ambiente.
Nel frattempo le Associazioni di categoria, di concerto con l’Unioncamere, sono prossime a trasmettere al Ministero dell’ambiente entro la metà di marzo 2015 un documento di osservazioni recante alcune proposte per il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Tuttavia, risulta che lo stesso Ministero abbia appena siglato con la Consip SpA una convenzione che affida a tale società il compito di individuare, tramite apposita gara d’appalto, il nuovo soggetto concessionario della gestione del sistema.