A – INCENTIVO OCCUPAZIONE GARANZIA GIOVANI – Indicazioni operative dall’INPS con la circolare n. 40 del 28/02/2017
Al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani, il decreto direttoriale n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha disciplinato un nuovo incentivo che sarà gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Con la circolare n. 40 del 28/02/2017, l’INPS illustra la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.
Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo.
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori; le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma Garanzia Giovani. Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non inseriti in un percorso di studi o formazione e che risultino disoccupati.
Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo e importi stanziati.
La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano. Il limite delle risorse stanziate risulta pari ad euro 200.000.000.
Rapporti incentivati.
L’incentivo spetta nei seguenti casi:
- contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante;
- contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico e accessorio.
Periodo di riferimento
L’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017.
Assetto e misura dell’incentivo.
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:
- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura massima di euro 4.030 su base annua, per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato;
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, nella misura massima di euro 8.060 su base annua, per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
Richiesta dell’incentivo
L’incentivo potrà essere richiesto all’INPS attraverso modulo telematico che sarà reso disponibile presumibilmente entro il 15 marzo.
B – INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD – Istruzioni operative Inps
Con la circolare n. 41 del 01/03/2017, l’INPS fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo occupazione SUD. Il riferimento normativo è dato dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016.
Si tratta di un provvedimento, volto a favorire le assunzioni, la cui gestione è in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il beneficio viene riconosciuto per le assunzioni/trasformazioni effettuate:
- a tempo indeterminato, anche part time;
- tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017;
- in Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- in Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna);
- nei limiti delle risorse stanziate: euro 500.000.000 per le Regioni meno sviluppate; euro 30.000.000 per le Regioni in transizione.
Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo
L’incentivo potrà essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, anche senza essere imprenditori; l’agevolazione dunque non spetta nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
Il beneficio spetta per l’assunzione di soggetti disoccupati. Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati i lavoratori privi d’impiego che dichiarino, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito richiesto.
I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Si considera privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o che, nel caso di lavoro autonomo o parasubordinato, abbia conseguito un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.
Infine, il lavoratore, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro.
Presentazione delle istanze
Il modulo telematico di richiesta dell’incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in parola.
Per informazioni: 078432188-30188