Sarà operativa a partire dal 13 dicembre 2014 la nuova etichettatura dei prodotti alimentari.
Partirà per gli operatori alimentari, dunque, l’osservanza del Regolamento n. 1169/2011/EU, destinato a sostituire le direttive comunitarie in materia, salvo le disposizioni già adottate facoltativamente a livello nazionale.
Gli alimenti immessi sul mercato od etichettati prima di tale data, anche se in difformità rispetto ai criteri ed ai requisiti di cui al nuovo Regolamento, potranno essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte disponibili così come previsto agli Artt. 54 e 55 del Regolamento 1169/11.
In sintesi la nuova disciplina prevede:
Per gli alimenti preconfezionati delle indicazioni minime obbligatorie (Art. 9 Reg. 1169/11) ·
a) la denominazione dell’alimento
b) l’elenco degli ingredienti
c) gli eventuali allergeni – qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’Allegato II del Reg. 1169/2011/UE o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID)
e) la quantità netta dell’alimento
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’Art. 8, paragrafo 1;
i) il Paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’Art. 26;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume;
l) una dichiarazione nutrizionale e altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.
Per gli alimenti venduti sfusi (QUINDI PER I PRODOTTI SOMMINISTRATI NEI PUBBLICI ESERCIZI), l’apposizione di un cartello con le seguenti indicazioni: – la denominazione di vendita, corrispondente alla definizione del legislatore o in alternativa dal nome codificato in base ad usi consolidati e radicate consuetudini, da non confondere con la denominazione commerciale adottata dai produttori;
– l’elenco degli ingredienti, preceduto dalla parola “ingredienti” e recante la lista degli stessi in ordine decrescente di peso;
– allergeni (come specificato sopra);
– le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
– la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
– il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; ·- la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
– altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.
Il nuovo Regolamento, insieme alla riconferma di tutta una serie di obblighi da recare in etichettatura, apporta novità relative alla presentazione ed al marketing del prodotto alimentare.
Si segnalano a riguardo:
–Dichiarazione nutrizionale – Riforma della dichiarazione nutrizionale, che sarà obbligatoria per gran parte dei prodotti preconfezionati a partire dal 13.12.2016;
-Origine – Informazioni aggiuntive obbligatorie sul Paese d’origine o sul luogo di provenienza dei prodotti (Art. 26 “Paese d’origine e luogo di provenienza”);
–Lingua – Il nuovo regolamento indica anche i requisiti linguistici delle etichette di prodotti alimentari. L’etichetta deve in primo luogo informare il consumatore finale e pertanto essere redatta in una lingua a lui comprensibile. Spetterà ai singoli Stati membri decidere quali e quante lingue ufficiali utilizzare sulle etichette (Art. 15 “Requisiti linguistici”)
–Vendita a distanza e tramite internet – L’obbligo di etichettatura si applica anche ai canali di vendita quali internet (Art. 14 “Vendita a distanza”). Restano comunque in vigore le disposizioni sui contratti a distanza tra consumatore e imprenditore.
Il regolamento interviene anche sull’aspetto grafico dell’etichetta del prodotto alimentare: –Allergeni – Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (Vedi Art. 9 § 1 c) “Elenco delle indicazioni obbligatorie”; Art. 21 “Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”;
– allegato II “Sostanze e prodotti che provocano allergie”);
-Leggibilità – Nel caso di imballaggi la cui superficie maggiore misura > 80 cm², l’altezza minima (altezza “x”) delle LETTERE MINUSCOLE è di 1,2 mm; < 79,9 cm², l’altezza minima delle LETTERE MINUSCOLE è di 0,9 mm; (Vedi Art. 13 § 2 “Presentazione delle indicazioni obbligatorie”; – allegato IV “Definizione di altezza della x”).
Restano comunque in vigore le disposizioni sulla grandezza minima dei caratteri per alimenti soggetti al precondizionamento in massa o in volume. Applicando la grandezza di 6 mm per l’indicazione delle CIFRE del peso o del volume, quali “1 kg” o “1 l”, si rispetta sempre la normativa.
Precisiamo, inoltre, che per prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente (es. MENU’) da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
Di seguito si espone l’elenco dei 14 alimenti o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze:
1) cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati;
2) crostacei e prodotti a base di crostacei;
3) uova e prodotti a base di uova;
4) pesce e prodotti a base di pesce;
5) arachidi e prodotti a base di arachidi;
6) soia e prodotti a base di soia;
7) latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio);
8) frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti;
9) sedano e prodotti a base di sedano;
10) senape e prodotti a base di senape;
11) semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
12) anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidridesolforosa totale;
13) lupini e prodotti a base di lupini;
14) molluschi e prodotti a base di molluschi