L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.73/E del 20 dicembre 2023, ha istituito il codice tributo necessario per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta concesso alle imprese turistiche dal Pnrr, pari all’80% delle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2024, per interventi sia edilizi, di efficienza energetica, di eliminazione delle barriere architettoniche, che di digitalizzazione.
Il credito, che fa parte di un pacchetto di misure agevolative previste per l’intero settore turistico, è cedibile, solo per intero, e, anche in questo caso, è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente, vale a dire in compensazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dello sconto fiscale, da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, è istituito il codice tributo “7059”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
Nel modello di pagamento, va sistemato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
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