“Fisco, aggiornate, con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti. L’intervento, che modifica il precedente provvedimento del 5 novembre 2018 (vedi “Servizi per fattura elettronica: nuovo modulo per le deleghe”) si è reso necessario dopo l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai forfetari, disposta dal Dl n. 36/2022″.
Ne dà notizia FiscoOggi, il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate che spiega: “L’estensione ha aperto la via alla possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione Iva, ulteriori elementi riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente a quello di conferimento/revoca della delega”.
“Quando la delega è comunicata dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva. Da oggi, quindi, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi”.
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