I saldi estivi 2023 partiranno in sardegna il prossimo 6 luglio. In quell’occasione esordiranno le nuove disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo di cui all’articolo 17-bis del Codice del consumo (come introdotto dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, di recepimento della direttiva UE 2019/2161).
In sostanza con le nuove regole:
- ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal venditore per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione;
- per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal venditore alla generalità dei consumatori (sono esclusi dunque gli sconti praticati nei confronti di un numero ristretto di persone, come nel caso di operazioni a premi o tessere di fidelizzazione) nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo: a tale prezzo più basso deve dunque fare riferimento l’annuncio di riduzione, cioè lo sconto pubblicizzato, allo scopo di evitare che si realizzi nel corso dell’ultimo mese un “rialzo” di prezzo strumentale e quindi uno sconto fittizio;
- nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, la previsione secondo cui per “prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo annunciata” si applica alla prima riduzione di prezzo; per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo
- la norma si applica anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie (vendite di liquidazione, vendite di fine stagione o saldi e vendite promozionali)
- la norma non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui al D. Lgs. n. 198/2021, art. 2, comma 1, lett. m)
- la norma non si applica neppure alle vendite sottocosto di cui all’art. 15, comma 7, del D. Lgs. n. 114/98 e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente;
- per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.
- Chiunque violi le disposizioni dell’art. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 114/98, e cioè al pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (da convertire in euro), tenuto conto dei seguenti criteri:
a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
e) sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.