A partire da oggi “non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (Anf) e di Assegni familiari (Af), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico”. È l’Inps a ricordare, nel giorno dell’avvio dell’Assegno Unico, i criteri di erogazione della nuova strumentazione sociale.
Continueranno invece, prosegue l’Inps, ad essere riconosciute “le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, spiega ancora l’Istituto guidato da Pasquale Tridico, “ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare”. Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione Anf o AF, ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni Anf o Af.
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