L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato le FAQ per fornire ulteriori chiarimenti sul Decreto Fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale giovedì 21 ottobre (qui il testo).
Il provvedimento ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata.
Di seguito le FAQ dell’Agenzia (leggi qui per approfondimenti)
Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE» (art. 1)
La norma prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.
Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.
Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)
Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, comma 1)
Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (*), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 (*) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, commi 2 e 3)
Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
L’articolo DL Fisco, i chiarimenti dell’Agenzia Entrate Riscossione proviene da Confesercenti Nazionale.