Il bonus andrà determinato in proporzione alla rendita catastale degli stessi
“Chi è titolare di un contratto di locazione con distinte unità immobiliari, di cui alcune appartenenti alla categoria C1 “negozi e botteghe”, può fruire del credito d’imposta previsto dal decreto Cura Italia (articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), considerato che il contratto di locazione sottoscritto ha ad oggetto distinte unità, scorporando i canoni degli immobili ai quali può essere applicata l’agevolazione”.
Lo riporta FiscoOggi il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate facendo una sintesi di una risposta del Fisco, la n. 321/2020.
“L’articolo 65 – spiega l’Agenzia nella risposta – ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Si tratta quindi di un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile momentaneamente inutilizzato.
Per la fruizione del bonus il locatario deve:
- essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1″.
“La circolare n. 8/ 2020 – proseguono le Entrate – ha chiarito che, in coerenza con la finalità della norma, il credito matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone stesso e sono esclusi dall’agevolazione i contratti di locazione di immobili appartenenti ad altre categorie catastali, anche se hanno una destinazione commerciale”.
Il Fisco ritiene “possibile la fruizione del credito d’imposta in esame, per i fabbricati censiti nella categoria catastale C/1, ferma restando la sussistenza dei requisiti necessari. La parte di canone riferibile agli immobili che possono fruire del credito sarà determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi, con le modalità indicate nella circolare n. 26/E del 2011 (esempio n. 6)”.
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