La Giunta regionale ha recentemente approvato le modalità operative per l’accesso delle imprese ARTIGIANE ai finanziamenti erogati (decorrenza 2 gennaio 2020) a valere sulla L. 949/52 (art. 37), e L. 240/81.
Le modalità operative di cui trattasi disciplinano:
- la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall’art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane
- la concessione contributo in conto capitale calcolato sull’ammontare della spesa ammessa;
- la concessione di contributi in conto canoni previsti dall’art. 23, comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane;
- la concessione del contributo per la riduzione dei costi di garanzia rilasciata sul finanziamento da un Confidi ex art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e L. 24/11/2003, n. 326.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane (ad esclusione di alcuni settori particolari), costituite anche in forma cooperativa o consortile, annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, che abbiano stipulato con le Banche contratti di finanziamento/locazione finanziaria
La predetta annotazione deve avvenire entro la data di decorrenza del contributo in conto interessi, la quale coincide con quella di erogazione del finanziamento bancario a condizione che a quella data le spese relative siano state sostenute e i beni destinati all’attività produttiva. Nel caso di acquisto dei beni o destinazione dei medesimi all’uso convenuto in data successiva all’erogazione del finanziamento bancario, la decorrenza del contributo in conto interessi coincide con la data dell’ultima spesa effettuata a completamento dell’investimento e, comunque, deve concludersi entro 6 mesi dall’erogazione, cosi come l’invio della domanda. Nel caso di intervento immobiliare (costruzione/acquisto) il citato periodo è esteso a 12 mesi.
Destinazione del finanziamento
Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:
- all’acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all’ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa. L’acquisto del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell’ambito dell’esercizio delle attività di autodemolizione /sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);
- all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
- all’acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi e usati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature informatiche
- all’acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana,
- all’acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, dovranno essere prodotte:
- una dichiarazione del venditore che attesti l’origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
- una dichiarazione di un perito iscritto all’Albo professionale attestante che:
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell’azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.
Misura delle agevolazioni in conto interessi/canoni e in conto capitale
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi e in conto canoni, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al 64%.
Inoltre, la spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell’investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40%.
NB: Il contributo in conto capitale non si applica alle spese sostenute per l’acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi
Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:
- dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;
- sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti;
- cinque anni per i finanziamenti relativi all’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti.
Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:
- quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b);
- sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera c).
Per informazioni contattare la sede Confesercenti prov.le ai nn 078432188-30188 3461866832